Provincia S. Giovanna Antida delle Suore della carità sotto la protezione di S. 

Vincenzo de Paoli 

 

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01

 

PROVINCIA S. GIOVANNA ANTIDA DELLE SUORE DELLA CARITÀ 

SOTTO LA PROTEZIONE DI S. VINCENZO DE PAOLI 

 

PARTE GENERALE DEL MODELLO

DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

 

Premessa

 

La Provincia S. Giovanna Antida delle Suore della Carità sotto la protezione di S. 

Vincenzo de Paoli (“Ente”) è uno degli Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti 

attraverso i quali svolge la propria attività in ambito civile la Congregazione Suore 

della Carità di Santa Giovanna Antida Thouret (la “Congregazione”). La 

Congregazione, fondata a Besançon l’11 aprile 1799, è una congregazione religiosa di 

diritto pontificio, le cui consacrate, secondo le indicazioni della Fondatrice, sono 

chiamate a vivere la carità universale in tutte le loro attività; la missione le riserva in 

particolare al servizio integrale dei poveri per manifestare loro l’amore di Dio Padre 

(cfr. RdV 1.1.1. e 1.1.2.), nel rispetto delle disposizioni contenute nelle Costituzioni 

della Congregazione, ossia nella “Regola di Vita” che è il testo di riferimento per tutte 

le Suore della Carità.

 

Per il raggiungimento dei propri scopi, e in particolare per tradurre in opere concrete lo 

spirito di carità che fonda la Congregazione, quest’ultima si avvale di enti civilmente 

riconosciuti, tra cui l’Ente, i quali possono compiere attività rilevanti sotto vari profili 

sul piano civile e commerciale. 

 

In particolare, la Congregazione è organizzata secondo una struttura piramidale, ove la 

Superiora Generale e il suo Consiglio, nominati dal Capitolo Generale, hanno 

responsabilità sulla gestione delle attività della Congregazione nel suo complesso, a 

livello mondiale, mentre le attività a livello nazionale sono gestite da Superiore 

Provinciali e dai loro Consigli (ove la Provincia Ecclesiastica non necessariamente 

coincide con i confini nazionali di Stati sovrani). Gli Enti civilmente riconosciuti 

operanti sul territorio di singoli stati sono dunque posti sotto il controllo e la gestione 

dei Consigli Provinciali.

 

È dunque in questo contesto che l’Ente, su indicazioni del Consiglio Provinciale 

competente per il territorio italiano della Congregazione (e di seguito Consiglio 

Provinciale), nell’ambito di una più ampia attenzione ai temi della compliance, che ha 

visto l’Ente effettuare altresì un assessment in ambito data privacy (culminato con la 

redazione dei documenti relativi alle misure organizzative richieste dalla normativa 

applicabile), ha inteso adottare un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e 

Controllo ex D. Lgs. 231/01 (il “Modello”), finalizzato a regolamentare le attività 

dell’Ente con rilevanza commerciale e svolte sul territorio nazionale italiano, ossia – 

prevalentemente – le attività ricettive e didattiche svolte nelle sedi dell’Ente dislocate 

sul territorio italiano, nonché la gestione dei relativi immobili. Il Modello, in 

particolare, contiene un sistema organico di principi, valori, presidi, indicazioni 

operative e regole etiche che, in coordinamento con i principi di cui alla Regola di Vita 

 

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Vincenzo de Paoli 

 

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e di cui al Codice Etico, l’Ente ritiene fondamentali ed irrinunciabili per la conduzione 

di ogni attività civilmente rilevante, e di cui richiede la più attenta osservanza alle 

consacrate, ai dipendenti, ai collaboratori ed ai consulenti, nonché a tutti coloro che 

operano, anche di fatto, per l’Ente. In particolare, sono destinatari del Modello (di 

seguito “Destinatari”):

 

- i soggetti in posizione apicale, ovvero la Superiora Provinciale pro tempore, le 

componenti del Consiglio Provinciale, l’Economa Provinciale, la Legale 

Rappresentante dell’Ente e le Sorelle munite di procura dell’Ente (di seguito i 

“Soggetti Apicali”);

- i soggetti sottoposti a direzione o controllo dei primi, ovvero tutte le consacrate 

della Congregazione, nella misura in cui prestano servizi in favore delle attività con 

rilevanza commerciale svolte in Italia dall’Ente (le “Consacrate”), nonché tutti coloro 

che intrattengano con l’Ente un rapporto di lavoro subordinato (di seguito 

“Dipendenti”) o parasubordinato (di seguito “Collaboratori”);

- tutti coloro i quali, pur non essendo funzionalmente legati all’Ente da un 

rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, sono legati allo stesso da uno 

specifico contratto in virtù del quale operano, anche di fatto, per l’Ente, quali, a titolo 

meramente esemplificativo e non esaustivo, fornitori, consulenti, etc. (di seguito anche 

“Soggetti Esterni”).

 

L’insieme dei Destinatari, così come definito, è tenuto a rispettare tutte le disposizioni 

contenute nel Modello con la massima diligenza

 

* * *

 

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 dell’Ente è 

costituito da un documento di sintesi, che contiene la Parte Generale e la Parte Speciale 

del Modello, e da vari allegati.

La Parte Generale comprende una breve disamina delle previsioni normative di cui al 

D.Lgs. 231/01 e delle principali implicazioni concrete che tali previsioni hanno e/o 

possono avere per l’Ente e per tutti coloro che operano con e/o per esso, l’indicazione 

dei reati presupposto della responsabilità ai sensi del predetto Decreto, la descrizione 

della struttura organizzativa dell’Ente, la disciplina dell’Organismo di Vigilanza ex D. 

Lgs. 231/01, la descrizione del sistema disciplinare adottato dall’Ente e del sistema di 

comunicazione e formazione sul contenuto del Modello.

La Parte Speciale del Modello contiene l’identificazione delle attività maggiormente 

esposte al rischio di commissione di reati - presupposto, la descrizione del profilo di 

rischio relativo a ciascuna attività interessata e l’indicazione degli strumenti di 

prevenzione e controllo adottati dall’Ente. Allegato A è l’elenco analitico dei reati 

presupposto.

Sono poi parte integrante ed essenziale del Modello la Regola di Vita della 

Congregazione, il Codice Etico della Congregazione e la normativa interna (procedure, 

circolari, regolamenti, ecc.), sia essa richiamata o meno all’interno del Modello.

 

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1. Il Quadro Normativo di Riferimento

 

1.1 Il Regime di responsabilità amministrativa e i reati presupposto

 

Il D. Lgs. 231/2001 ha istituito, in attuazione di alcune convenzioni internazionali, la 

responsabilità amministrativa a carico degli enti per alcuni reati commessi 

nell’interesse o vantaggio degli stessi.

 

In attuazione della delega di cui all’art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, in 

data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto legislativo n. 231 (di seguito 

denominato il “Decreto”), entrato in vigore il 4 luglio 2001, con il quale il Legislatore 

ha adeguato la normativa interna alle convenzioni internazionali in materia di 

responsabilità delle persone giuridiche, alle quali l’Italia aveva già da tempo aderito.

 

Il Decreto, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone 

giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, ha 

introdotto nell’ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità 

amministrativa a carico degli enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, 

enti civilmente riconosciuti, ecc. di seguito denominati “Enti”) per reati tassativamente 

elencati e commessi nel loro interesse o vantaggio: 

1. da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di 

amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata 

di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche 

di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi; 

2. da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti 

sopra indicati. 

 

La responsabilità dell’Ente si aggiunge a quella della persona fisica, che ha commesso 

materialmente il reato nell’interesse dell’Ente.

 

La previsione della responsabilità amministrativa di cui al Decreto coinvolge, nella 

repressione degli illeciti penali ivi espressamente previsti, gli Enti che abbiano tratto 

vantaggio e/o interesse dalla commissione del reato. La responsabilità dell’Ente è 

peraltro esclusa nei casi in cui il reato, pur rivelatosi vantaggioso per l’Ente, è stato 

commesso dal soggetto perseguendo esclusivamente il proprio interesse o quello di 

soggetti terzi. 

 

Il Decreto, nella sua stesura originaria, elencava, tra i reati dalla cui commissione è 

fatta derivare la responsabilità amministrativa degli Enti, esclusivamente quelli 

realizzati nei rapporti con la pubblica amministrazione.

Successivamente sono stati aggiunte numerose altre categorie di reati presupposto, fino 

allo stato attuale dell’elenco, che si riporta qui di seguito e meglio dettagliato 

nell’allegato A del Modello:

 

1. Reati commessi in danno della Pubblica Amministrazione (artt. 24, 25 e 

25 decies del Decreto):

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.);

- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.);

 

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Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);

- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell’Unione Europea (art. 

640, comma 2, n. 1, c.p.);

- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis 

c.p.);

- Frode informatica (art. 640-ter c.p.);

 

Indebita percezione di contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del 

Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo 

sviluppo rurale (art. 2 legge 23 dicembre 1986, n.898);

 

- Concussione (art. 317 c.p.);

- Corruzione per l’esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri 

d’ufficio, anche dell’incaricato di pubblico servizio, circostanze aggravanti e pene per 

il corruttore (artt. 318, 319, 319-bis, 320 e 321 c.p.);

- Corruzione in atti giudiziari e pene per il corruttore (art. 319-ter e 321 c.p.);

- Induzione indebita a dare o promettere utilità e pene per il corruttore (art. 319-

quater e 321 c.p.);

- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);

- Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, 

induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di 

membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di 

assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari 

delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);

- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);

- Peculato (art. 314 c.p.);

- Indebita destinazione di denaro o cose mobili

 

- Peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 c.p.);

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 

all’autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

 

2. Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24 bis del Decreto):

- Documenti informatici (art. 491 -bis c.p.);

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);

- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri 

mezzi atti all‘accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);

- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni 

informatiche o telematiche (art. 617-quater);

- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri 

mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o 

telematiche (art. 617-quinquies c.p.);

- Estorsione (c.d. informatica) (art. 629, terzo comma c.p.)

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis 

c.p.);

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di 

interesse pubblico (art. 635-ter c.p.);

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);

 

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- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o 

programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o 

telematico (Art. 635-quater.1 c.p.)

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 

635-quinquies c.p.);

- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma 

elettronica (art. 640-quinquies c.p.);

- Fattispecie in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1 co. 

11 D.L. 105/2019).

 

3. Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del Decreto):

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);

- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);

- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);

- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);

- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o 

psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990);

- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, 

detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo 

guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di più armi comuni da 

sparo escluse quelle di cui all’art. 2, c. 3 Legge 18 aprile 1975 n. 110 (art. 407, comma 

2, lett. a), n. 5 c.p.p.).

 

4. Reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori in 

bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis del Decreto):

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, 

di monete falsificate (art. 453 c.p.);

- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);

- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 

455 c.p.);

- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);

- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione 

o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);

- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di 

pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);

- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla 

falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);

- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);

- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di 

brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);

- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

 

5. Delitti contro l’industria e il commercio (art. 25 bis 1 del Decreto):

- Turbata libertà dell’industria e del commercio (art. 513 c.p.);

- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);

- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);

 

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- Frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.);

- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);

- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);

- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà 

industriale (art. 517-ter c.p.);

- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei 

prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

 

6. Reati societari  (art. 25 ter del Decreto):

- False comunicazioni sociali e fatti di lieve entità (art.2621 e 2621-bis c.c.);

- False comunicazioni sociali delle società quotate (art.2622 c.c.);

- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);

- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);

- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);

- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 

2628 c.c.);

- Operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.);

- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);

- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);

- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);

- Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.);

- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);

- Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 

2638 c.c.).

 

7. Corruzione tra privati (art. 25 ter comma 1 lettera s-bis del Decreto):

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.).

 

8. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico 

previsti dal codice penale e dalle leggi speciali e delitti posti in essere in violazione 

di quanto previsto dall’art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione 

del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9.12.1999 (art. 25 quater del 

Decreto).

Costituiscono reato presupposto tutti i delitti con finalità di terrorismo o eversione 

dell’ordine democratico previsti dal codice penale e dalla legislazione complementare, 

nonché i delitti diversi da questi ultimi ma posti in essere in violazione di quanto 

stabilito dall’art. 2 della Convenzione di New York.

Tra le fattispecie previste dal codice penale, le più rilevanti sono le seguenti:

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione 

dell’ordine democratico (art. 270-bis c.p.);

- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);

- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater 

c.p.);

 

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- Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater .1 

c.p.);

- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 

270-quinquies c.p.);

- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1 

c.p.);

- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.);

- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);

- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);

- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);

- Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.);

- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);

- Sequestro di persona a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.);

- Istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato 

(art. 302 c.p.);

- Cospirazione politica mediante accordo e mediante associazione (art. 304 e 

305 c.p.); 

- Formazione di banda armata, partecipazione alla stessa, assistenza ai 

partecipanti di cospirazione o di banda armata (art. 306 e 307 c.p.).

 

Tra le fattispecie previste da leggi speciali, le più rilevanti sono le seguenti:

- art. 1 della Legge 6 febbraio 1980, n. 15 concernente misure urgenti per la 

tutela dell’ordine democratico e della sicurezza pubblica. Tale legge prevede, in 

particolare, quale circostanza aggravante - in relazione a qualsiasi reato - che lo stesso 

sia stato “commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico”. 

Ne consegue che qualsiasi delitto previsto dal codice penale o dalle leggi speciali, 

anche diverso da quelli espressamente diretti a punire il terrorismo, potrebbe generare 

responsabilità in capo alla società ai sensi dell’art. 25-quater del D.Lgs. 231/2001, se 

commesso con finalità di terrorismo;

legge del 10 maggio 1976 n. 342, in materia di repressione di delitti contro la sicurezza 

della navigazione aerea;

- legge del 28 dicembre 1989 n. 422, in materia di repressione dei reati diretti 

contro la sicurezza della navigazione marittima e dei reati diretti contro la sicurezza 

delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale;

- Delitti commessi in violazione dell’art. 2 della Convenzione di New York del 

9 dicembre 1999.

 

9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 

del Decreto)

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

 

10. Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies del Decreto):

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);

- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);

- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p., comma 1 e 2);

- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);

 

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- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);

- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 

600-quinquies c.p.);

- Tratta di persone (art. 601 c.p.);

- Acquisto e alienazione e di schiavi (art. 602 c.p.);

- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);

- Adescamento di minorenni (art.609-undecies c.p.).

 

11. Abusi di mercato (art. 25 sexies del Decreto):

- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione 

o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del 

TUF);

- Manipolazione del mercato (art. 185 del TUF).

 

12. Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con 

violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul 

lavoro (art. 25 septies del Decreto):

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);

- Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.).

 

13. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza 

illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies del Decreto):

- Ricettazione (art. 648 c.p.);

- Riciclaggio (art. 648bis c.p.);

- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648ter c.p.).

- Autoriciclaggio (art.648ter. 1 c.p.)

 

14. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e 

trasferimento fraudolento di valori (art. 25 octies.1 del Decreto)

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 

 

493-ter c.p.);

- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici 

 

diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti 

(art. 493-quater c.p.);

 

- Trasferimento fraudolento di valori 

- Frode informatica nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di 

 

denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.).

 

15. Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25 novies del 

Decreto):

 

Diffusione di un’opera dell’ingegno protetta (o parte di essa), tramite un sistema di reti 

telematiche (art. 171, comma 1, lett a-bis), e comma 3, della Legge n. 633/1941);

Gestione abusiva di programmi per elaboratori e di banche dati protette (art. 171-bis 

della Legge n. 633/1941);

Gestione abusiva di opere a contenuto letterario, musicale, multimediale, 

cinematografico, artistico (art. 171-ter della Legge n. 633/1941);

 

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Gestione impropria di supporti esenti da obblighi di contrassegno ovvero non 

assolvimento fraudolento degli obblighi di contrassegno (art. 171-septies della Legge 

n. 633/1941);

Gestione abusiva o comunque fraudolenta di apparati atti alla decodificazione di 

trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171- octies della legge 

633/1941).

 

16. Reati Ambientali (art. 25 undecies del Decreto):

- Inquinamento ambientale (art.452-bis c.p.);

- Disastro ambientale (art.452-quater c.p.);

- Delitti colposi contro l’ambiente (art. 452-quinquies c.p.);

- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);

- Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452-sexies c.p.);

- Uccisione, distruzione, cattura prelievo, detenzione di esemplari di specie 

animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);

- Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (art. 733-

bis c.p.);

- Scarichi illeciti in acque reflue (art. 137 del D. Lgs. 152/2006);

- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 del D. Lgs. n. 152/2006);

- Bonifica dei siti (art. 257 del D. Lgs. n. 152/2006);

- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e 

dei formulari (art. 258 comma 4 secondo periodo del D. Lgs. n. 152/2006);

- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 del D. Lgs. n. 152/2006);

- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p., 

);

- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis del 

D. Lgs. n. 152/2006);

- Emissioni in atmosfera (art. 279 comma 5 del D. Lgs n.152/2006);

- Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione 

(artt.1 commi 1 e 2, art. 2 commi 1 e 2 e art. 6 comma 4 della Legge n. 150/1992);

- Alterazione certificati per introduzione specie protette nella Comunità europea 

(art. 3 -bis comma 1 della Legge n.150/1992);

- Tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente (art. 3, comma 6, della legge n. 

549/1993);

- Inquinamento doloso e colposo dell’ambiente marino realizzato mediante lo 

scarico delle navi (art. 8 commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 202/2007 e art. 9 commi 1 e 2 del 

D. Lgs. n. 202/2007).

 

17. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 

duodecies del Decreto):

Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 -bis, 

D.Lgs. 286/1998);

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter D.Lgs. 

286/1998);

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 5 D.Lgs. 286/1998).

 

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Vincenzo de Paoli 

 

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18. Razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies del Decreto):

 

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e etnica e 

religiosa (art. 604-bis c.p.).

 

19. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa 

e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies 

del Decreto)

- Frode in competizioni sportive (art. 1 L. 401/1989);

- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 1 L. 401/1989).

 

20. Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies del Decreto)

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per 

operazioni inesistenti (art. 2 d. lgs. 74/2000);

- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. 74/2000);

- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 d. lgs. 

74/2000);

- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d. lgs. 74/2000);

- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d. lgs. 74/2000);

- Reati commessi nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri al fine di 

evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci 

milioni di euro, quali a) Dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. 74/2000); b) Omessa 

dichiarazione (art. 5 d.lgs. 74/2000); c) Indebita compensazione (art. 10-quater d.lgs. 

74/2000).

 

21. Reati transnazionali (estensione del Decreto mediante introduzione della 

L. 16 marzo 2006, n. 146, art. 10):

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);

- Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.);

- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri (art. 

291 quater D.P.R. 43/1973);

- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e 

psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990);

- Disposizioni contro l’immigrazione clandestina (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter, 

D.Lgs. 286/1998);

- Intralcio alla giustizia: induzione a non rendere dichiarazioni (art. 377 bis c.p.);

- Intralcio alla giustizia: favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

 

22. Reati di contrabbando (art. 25 sexiesdecies del Decreto)

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli 

spazi doganali (art. 282 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 

1973, n.43);

- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 del 

decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n.43);

- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 del decreto del 

Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n.43);

 

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Vincenzo de Paoli 

 

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01

 

- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 dal decreto 

del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n.43);

- Contrabbando nelle zone extra-dogali (art. 286 del decreto del Presidente della 

Repubblica del 23 gennaio 1973, n.43);

- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali 

(art. 287 dal decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n.43);

- Contrabbando nei depositi doganali (articolo 288 del decreto del Presidente 

della Repubblica del 23 gennaio 1973, n.43);

- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 del decreto del 

Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n.43);

- Contrabbando nell’esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 

290 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n.43);

- Contrabbando nell’importazione od esportazione temporanea (art. 291 del 

decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n.43);

- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis dal decreto del Presidente 

della Repubblica del 23 gennaio 1973, n.43);

- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri 

(art. 291-ter dal decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n.43);

- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati 

esteri (art. 291-quater dal decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, 

n.43);

- Altri casi di contrabbando (art. 292 dal decreto del Presidente della Repubblica 

del 23 gennaio 1973, n.43).

 

23. Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies del Decreto)

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);

- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);

- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);

- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.);

- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.);

- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);

- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);

- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso 

illecito di beni culturali e paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);

- Contraffazione di opere d’arte (art. 518-quaterdecies c.p.).

 

24. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e 

paesaggistici (art. 25 duodevicies del Decreto)

 

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);

- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies 

c.p.).

 

Costituisce poi reato presupposto la mancata osservanza delle eventuali sanzioni 

interdittive che fossero applicate all’Ente (v. art. 23 del Decreto).

 

*

 

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Vincenzo de Paoli 

 

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01

 

Le sanzioni previste dalla legge a carico degli Enti in conseguenza della commissione 

o tentata commissione degli specifici reati sopra menzionati consistono in:

● sanzioni pecuniarie fino ad un massimo di Euro 1.549.370,00 (con possibile 

sequestro conservativo in sede cautelare);

● sanzioni interdittive (applicabili anche come misura cautelare) di durata non 

inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, che a loro volta, possono consistere in:

o interdizione dall’esercizio dell’attività;

o sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla 

commissione dell’illecito;

o divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

o esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale 

revoca di quelli concessi;

o divieto di pubblicizzare beni o servizi;

● confisca del profitto che l’ente ha tratto dal reato (con possibile sequestro 

conservativo, in sede cautelare);

● pubblicazione della sentenza di condanna (che può essere disposta in caso di 

applicazione di una sanzione interdittiva).

 

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali sono 

espressamente previste quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

● l’Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato 

commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all’altrui 

direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o 

agevolata da gravi carenze organizzative;

● in caso di reiterazione degli illeciti.

 

1.2 L’adozione del Modello quale esimente

 

La norma prevede una specifica forma di esonero laddove l’Ente dimostri di aver posto 

in essere un Modello organizzativo e di gestione idoneo a prevenire la commissione dei 

reati presupposto, vigilando con continuità sul suo funzionamento, sulla sua efficacia e 

aggiornandolo in funzione dell’evoluzione del contesto organizzativo dell’Ente stesso e 

del quadro normativo.

 

Detti modelli di organizzazione, gestione e controllo, devono rispondere alle seguenti 

esigenze:

1. individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti 

dal Decreto;

2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e 

l’attuazione delle decisioni dell’Ente in relazione ai reati da prevenire;

3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la 

commissione di tali reati;

4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a 

vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei Modelli;

5. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle 

misure indicate nei Modelli.

 

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Vincenzo de Paoli 

 

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01

 

Ove il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di 

amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di 

autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la 

gestione e il controllo dello stesso, l’Ente non risponde se prova che:

 

1. l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della 

commissione del fatto, Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati 

della specie di quello verificatosi;

2. il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei Modelli e di curare 

il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’Ente dotato di autonomi 

poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza - ODV);

3. i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i Modelli;

4. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di 

controllo in ordine ai Modelli.

 

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o 

alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l’Ente è responsabile se la 

commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di 

direzione e vigilanza.

 

2. L’Adozione del Modello da parte dell’Ente

 

2.1 Motivazioni all’adozione del Modello

 

L’Ente è convinto che l’adozione del Modello costituisca, oltre che un valido 

strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano all’interno dell’Ente e per 

conto del medesimo, affinché tengano comportamenti corretti nell’espletamento delle 

proprie attività, anche un imprescindibile mezzo di prevenzione contro il rischio di 

commissione dei reati.

 

A tal fine, sebbene l’adozione del Modello non sia prevista dalla legge come 

obbligatoria, l’Ente è convinto che l’adozione e l’efficace attuazione del Modello 

stesso non solo consentano di beneficiare dell’esimente prevista dal D.Lgs. 231/2001, 

ma migliorino, nei limiti previsti dallo stesso, la propria capacità di gestione dei 

processi interni, limitando il rischio di commissione dei reati.

 

2.2 Obiettivi e finalità del Modello

 

Scopo del Modello è implementare un sistema organico che ragionevolmente prevenga 

la commissione di reati, diffondendo altresì in tutti coloro che operano per conto 

dell’Ente la consapevolezza di poter incorrere, a fronte di comportamenti scorretti, in 

sanzioni penali ed amministrative.

 

In particolare, attraverso l’adozione del Modello, l’Ente si propone di perseguire le 

seguenti principali finalità:

 

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Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01

 

1. determinare, in tutti coloro che operano per conto dell’Ente nell’ambito di 

attività delineate in premessa (ossia le attività con rilevanza commerciale svolte in 

Italia, nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto), la 

consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, 

in conseguenze disciplinari e/o contrattuali oltre che in sanzioni penali e 

amministrative, anche a carico dell’Ente;

 

2. ribadire che ogni forma di comportamento illecito è fortemente condannata 

dall’Ente, in quanto contraria, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi 

etici ai quali l’Ente si attiene nell’esercizio delle proprie attività;

 

3. consentire all’Ente, grazie ad un costante controllo e ad un’attenta vigilanza, il 

monitoraggio sulle aree di attività a rischio, intervenendo tempestivamente per 

prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi e sanzionare i comportamenti 

contrari al proprio Modello.

 

2.3. Strutture e elementi costitutivi del Modello

 

Il Modello, la cui presente parte generale costituisce il documento di sintesi descrittivo, 

è un sistema normativo interno diretto a garantire la formazione, l’attuazione e il 

controllo delle decisioni dell’Ente in relazione ai rischi-reato da prevenire, costituito 

dai seguenti strumenti:

 

a. un Codice Etico, che fissa i principi generali di comportamento;

 

b. una Parte Speciale che descrive i vari processi, ne analizza la rilevanza e 

identifica le attività a rischio, gli obiettivi di controllo ed i presidi esistenti;

 

c. uno schema riepilogativo dei flussi informativi verso l’Organismo di 

Vigilanza, finalizzati a consentire l’efficace svolgimento dell’attività di monitoraggio 

da parte di quest’ultimo.

 

d. un sistema di istruzioni, documenti e procedure interne, teso a disciplinare 

in dettaglio le modalità per assumere ed attuare decisioni nelle aree a rischio di 

commissione dei reati previsti dal Decreto, nonché volte a garantire la documentazione 

e/o verifica delle operazioni in dette aree;

 

e. un sistema di deleghe e di poteri che assicuri una chiara e trasparente 

rappresentazione dei processi di formazione e di attuazione delle decisioni.

 

2.4 Mappa delle attività “sensibili”

 

Al fine di raggiungere gli obiettivi descritti al paragrafo 2.2 che precede, è stata 

effettuata una attività di mappatura/risk assessment delle attività svolte dall’Ente e che 

hanno rilevanza nei confronti di terzi. In particolare, l’attività – svolta con l’ausilio di 

professionisti specializzati - si è espletata attraverso sopralluoghi presso dieci sedi 

operative e video/audio conferenze con tre sedi operative dell’Ente. In particolare, i 

sopralluoghi sono stati effettuati nelle Sedi dove viene esercitata l’attività didattica 

 

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Vincenzo de Paoli 

 

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01

 

ubicate in Gorgonzola, Vercelli, Bologna, Cava de’ Tirreni, Manfredonia, Termoli e 

Reggio Calabria e nelle Sedi ove viene esercitata l’attività ricettiva ubicate in Milano, 

Armeno e Alassio. Le video/audio conferenze sono state tenute con le Sedi di 

Mandello del Lario, Borgaro Torinese e Sarzana presso le quali viene esercitata 

l’attività didattica. 

A conferma dell’attenzione dell’Ente ai temi della compliance, l’attività di 

mappatura/risk assessment in ambito D. Lgs. 231/01 è stato affiancato dall’ulteriore 

attività di assessment del rispetto della normativa in ambito data privacy, cui ha fatto 

seguito un action plan culminato con la redazione dei documenti relativi alle misure 

organizzative richieste dalla normativa applicabile.

 

Nelle fasi di analisi sono stati presi in considerazione i processi nei quali si articola 

l’attività dell’Ente Provincia, suddivisi, quando necessario e per quanto necessario, in 

attività ed azioni, sia attraverso interviste ai Soggetti Apicali e ai Soggetti Sottoposti, 

sia attraverso una verifica delle prassi operative in essere presso le varie sedi, nonché 

attraverso la valutazione della documentazione rilevante (sistema di poteri, deleghe e 

procure, organigramma, policy e procedure vigenti). 

 

L’attività di mappatura/risk assessment ha altresì coinvolto i professionisti incaricati di 

gestire la contabilità e gli adempimenti fiscali per conto dell’Ente, ponendo particolare 

focus sulla verifica delle procedure adottate nelle varie Sedi relativamente alla gestione 

dei flussi finanziari ed amministrativi nonché sul rispetto delle disposizioni di legge in 

materia di autorizzazioni amministrative.

 

All’esito dell’attività sopra descritta, sono state individuate, in base alle valutazioni 

sulla natura dei rischi presunti, le principali aree e le relative attività da sottoporre ad 

analisi per le finalità previste dal Decreto.

 

L’attività di mappatura ha consentito l’individuazione delle principali fattispecie di 

potenziale rischio/reato nell’ambito delle principali attività dell’Ente identificate come 

“sensibili”.

 

Le risultanze di tale attività sono riassunte all’interno della parte speciale, ove 

all’interno di ciascun capitolo sono dettagliati i processi e le aree sensibili e i relativi 

presidi predisposti dall’Ente per mitigare i rischi individuati.

 

2.5 Adozione del Modello

 

Gli organi direttivi dell’Ente e della Congregazione cooperano affinché l’Ente sia 

sempre dotato di un Modello idoneo a ragionevolmente prevenire la commissione dei 

reati presupposto.

Come anticipato in premessa, la Congregazione è organizzata secondo una struttura 

piramidale, ove la Superiora Generale pro tempore e il suo Consiglio, nominati dal 

Capitolo Generale, hanno responsabilità sulla gestione delle attività della 

Congregazione nel suo complesso, a livello mondiale, mentre le attività a livello 

nazionale sono gestite da Superiore Provinciali pro tempore (ove la Provincia 

Ecclesiastica non necessariamente coincide con i confini nazionali di Stati sovrani). Gli 

Enti civilmente riconosciuti operanti sul territorio di singoli stati sono dunque posti 

 

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Vincenzo de Paoli 

 

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sotto il controllo e la gestione dei Consigli Provinciali, che nominano – ove necessario 

– legali rappresentati degli Enti a fini civili.

In virtù di quanto precede, l’adozione del Modello compete alla legale rappresentante 

pro tempore dell’Ente, previa delibera del Consiglio Provinciale competente in Italia.

 

3. Il Codice Etico

 

Il Codice Etico della Congregazione costituisce parte essenziale del Modello. 

 

Nel Codice Etico sono espressi i principi etici fondamentali che costituiscono elementi 

essenziali e funzionali per il corretto svolgimento della collaborazione con l’Ente ad 

ogni livello e la cui violazione comporta l’applicazione delle sanzioni di cui al capitolo 

6 della presente parte generale. 

 

Tali principi sottolineano la necessità di:

1. rispettare le leggi, le normative vigenti e i regolamenti interni dell’Ente;

2. improntare lo svolgimento delle attività da parte di tutti i Destinatari a criteri di 

diligenza, competenza, professionalità e legalità.

 

A seguito della sua adozione, il Codice Etico viene consegnato ai Destinatari, 

conformemente a quanto disposto al capitolo 5 di questa Parte Generale.

 

4. L’Organismo di Vigilanza

 

4.1 Istituzione dell’Organismo di Vigilanza

 

L’esenzione dalla responsabilità amministrativa – come disciplinata dall’art. 6, 1° 

comma, lett. b) e d) del D.Lgs. 231/2001 – prevede l’obbligatoria istituzione di un 

Organismo dell’Ente, dotato sia di un autonomo potere di controllo (che consenta di 

vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello) sia di un autonomo potere di 

iniziativa, a garanzia del costante aggiornamento dello stesso.

 

Secondo le indicazioni provenienti dalle linee guida sviluppatesi in materia e 

dall’interpretazione fornita da giurisprudenza e dottrina, l’Organismo di Vigilanza 

dovrebbe essere un organismo interno all’Ente, in posizione di terzietà e di 

indipendenza rispetto agli altri organi dello stesso, in particolare dotato dei seguenti 

requisiti:

 

a. autonomia e indipendenza: la posizione dell’Organismo di Vigilanza 

nell’Ente deve garantire l’autonomia dell’iniziativa di controllo da ogni forma di 

interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque organismo dell’Ente, ivi 

compreso l’organo direttivo. Tale autonomia va intesa in senso non meramente 

formale, nel senso che è necessario che l’ODV: 

 

- sia dotato di effettivi poteri di ispezione e controllo; 

- abbia possibilità di accesso alle informazioni rilevanti; 

- sia dotato di risorse (anche finanziarie) adeguate; 

 

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- possa avvalersi di strumentazioni, supporti ed esperti nell’espletamento della 

sua attività di monitoraggio.

 

All’Organismo di Vigilanza deve poi essere garantita indipendenza gerarchica: né 

l’Organismo nel suo complesso, né la maggioranza dei suoi membri presi 

singolarmente, devono essere direttamente coinvolti in attività gestionali o essere 

titolari all’interno dell’Ente di funzioni di tipo esecutivo.

I membri dell’ODV non debbono essere legati ai dirigenti dell’Ente o all’Ente da 

nessun vincolo di tipo parentale, né da interessi economici rilevanti (ad es. 

partecipazioni azionarie);

 

b. professionalità: i componenti dell’ODV devono avere conoscenze specifiche 

in relazione alle tecniche utili per prevenire la commissione di reati, per scoprire quelli 

già commessi e individuarne le cause, nonché per verificare il rispetto del Modello e, 

quando necessario, proporre gli indispensabili aggiornamenti del Modello. I 

componenti esterni devono possedere, complessivamente, adeguata professionalità in 

materia giuridico- penale ed in materia economico-aziendale;

 

c. continuità d’azione, da sviluppare mediante una struttura dedicata ad una 

costante vigilanza sul rispetto del Modello, in grado di verificare costantemente 

l’effettività ed efficacia del Modello stesso e provvedere al suo continuo 

aggiornamento. Tale struttura dovrà essere caratterizzata da una limitata revocabilità. 

La durata della carica inoltre deve essere sufficientemente lunga da consentire un 

esercizio stabile e professionale della funzione, ma non tanto da creare forti legami con 

il vertice da cui potrebbero scaturire situazioni di condizionamento.

 

In considerazione di quanto sopra e delle specificità della propria realtà, l’Ente ha 

ritenuto di istituire un Organismo di Vigilanza di struttura plurisoggettiva, composto da 

almeno tre membri effettivi, dei quali uno con funzioni di Presidente. Il Presidente 

dell’Organismo di Vigilanza viene nominato tra i soggetti esterni all’Ente.

 

I membri dell’Organismo di Vigilanza, nominati dalla Legale Rappresentante pro 

tempore dell’Ente previa delibera del Consiglio Provinciale, sono individuati tra 

soggetti interni od esterni all’Ente che abbiano le conoscenze e capacità tecniche 

necessarie allo svolgimento dei compiti dell’Organismo. La maggioranza dei 

componenti dell’Organismo di Vigilanza dovrà essere individuata tra soggetti esterni 

all’Ente. Nel caso in cui tutti i componenti fossero esterni all’Ente, dovrà essere 

individuato un referente interno, che supporti l’attività dell’OdV massimizzandone la 

continuità di azione.

 

I membri dell’Organismo di Vigilanza dell’Ente dovranno:

- adempiere al proprio incarico con la diligenza richiesta dalla natura 

dell’incarico, dalla natura dell’attività esercitata e dalle proprie specifiche competenze;

- essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’art. 109 del D. Lgs. 

1° settembre 1993, n. 385. La mancanza di tali requisiti costituisce causa di 

ineleggibilità e/o di decadenza dell’Organismo di Vigilanza e dei suoi componenti. 

 

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Non possono ricoprire il ruolo di membri dell’Organismo di Vigilanza e, se nominati, 

decadono dall’incarico: 

a. soggetti che abbiano svolto funzioni di amministrazione – nei tre esercizi 

precedenti alla nomina quale membro dell’Organismo di Vigilanza – di imprese 

sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;

b. ii) soggetti che abbiano intrattenuto un rapporto di pubblico impiego e che in 

tale veste, nei tre anni precedenti l’incarico, abbiano esercitato poteri autoritativi o 

negoziali verso l’Ente per conto delle pubbliche amministrazioni;

c. iii) coloro che si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità e di decadenza 

previste dall’art. 2399 del Codice civile;

d. iv) soggetti che siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte 

dall’autorità giudiziaria ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti 

della riabilitazione, ovvero siano stati condannati, salvi gli effetti della riabilitazione:

i. per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, 

finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori 

mobiliari e/o di strumenti di pagamento;

ii. per uno dei delitti previsti nel titolo XI del Libro V del Codice civile e nel 

regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;

iii. per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, 

contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per 

un delitto in materia tributaria;

iv. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto 

non colposo.

 

Per l’eventuale componente interno non trovano applicazione le condizioni di 

ineleggibilità previste dall’art. 2399, comma 1, lettera c), del Codice civile.

 

Non possono essere componenti dell’ODV coloro ai quali sia stata applicata su 

richiesta delle parti una delle pene previste nei precedenti punti a), b), c), d), salvo il 

caso dell’estinzione del reato.

 

I soggetti che assumeranno il ruolo di membri dell’ODV dovranno autocertificare di 

non trovarsi in nessuna delle condizioni sopra indicate, impegnandosi espressamente a 

comunicare alla legale rappresentante pro tempore dell’Ente le eventuali modifiche al 

contenuto di tale dichiarazione, non appena si dovessero verificare.

 

La sussistenza e la permanenza di tali requisiti soggettivi vengono in ogni caso, di 

volta in volta, accertate dalla legale rappresentante pro tempore dell’Ente, se del caso 

tramite l’ausilio di consulenti, sia preliminarmente alla nomina sia durante tutto il 

periodo in cui i componenti dell’Organismo di Vigilanza resteranno in carica. Il venir 

meno dei predetti requisiti in costanza di mandato determina la decadenza 

dell’incarico.

 

Gli organi direttivi della Provincia competente o della Congregazione si coordinano 

affinché l’Ente sia sempre dotato di un Organismo di Vigilanza operativo e dotato dei 

requisiti prescritti.

 

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Provincia S. Giovanna Antida delle Suore della carità sotto la protezione di S. 

Vincenzo de Paoli 

 

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01

 

In proposito, la nomina e la revoca dell’Organismo di Vigilanza competono alla Legale 

Rappresentante pro tempore dell’Ente, previa delibera del Consiglio Provinciale 

competente. 

 

I membri dell’Organismo di Vigilanza sono revocabili solo per giusta causa. In caso di 

revoca, decadenza o scadenza del mandato, la Legale Rappresentante dell’Ente, previa 

delibera del Consiglio Provinciale competente, provvede tempestivamente alla 

sostituzione del componente revocato o decaduto, previo accertamento della 

sussistenza in capo al nuovo componente dei requisiti soggettivi sopra indicati.

 

Al fine di garantire l’efficace e costante attuazione del Modello, nonché continuità 

d’azione, la durata dell’incarico dell’Organismo di Vigilanza è fissata in tre anni, 

rinnovabili con provvedimento della Legale Rappresentante pro tempore dell’Ente, 

previa delibera del Consiglio Provinciale competente. 

 

I membri dell’Organismo di Vigilanza potranno recedere dall’incarico in ogni 

momento, mediante preavviso di almeno due mesi, senza dover addurre alcuna 

motivazione.

 

La Legale Rappresentante pro tempore dell’Ente si riserva di stabilire, previa delibera 

del Consiglio Provinciale competente, per l’intera durata della carica, il compenso 

annuo per i soggetti che ricopriranno il ruolo di membri dell’Organismo di Vigilanza.

 

L’Organismo di Vigilanza risponde del proprio operato direttamente alla Legale 

Rappresentante pro tempore dell’Ente e al Consiglio Provinciale competente e non è 

legato alle strutture operative dell’Ente e/o della Congregazione da alcun vincolo 

gerarchico, in modo da garantire la sua piena autonomia ed indipendenza di giudizio 

nello svolgimento dei compiti che gli sono affidati.

 

L’Organismo di Vigilanza provvede, a propria volta, a disciplinare le regole per il 

proprio funzionamento, formalizzandole in apposito regolamento (“Regolamento 

dell’Organismo di Vigilanza”).

 

Ai fini dello svolgimento del ruolo e della funzione di Organismo di Vigilanza, al 

predetto organo sono attribuiti dalla Legale Rappresentante pro tempore dell’Ente i 

poteri d’iniziativa e di controllo e le prerogative necessari allo svolgimento dell’attività 

di vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello ed all’aggiornamento 

dello stesso in conformità alle prescrizioni di cui al Decreto (si veda paragrafo che 

segue).

 

Inoltre, ai fini specifici dell’esecuzione delle attività di vigilanza e di controllo, la 

Legale Rappresentante pro tempore dell’Ente, previa delibera del Consiglio 

Provinciale competente, tenuto conto anche delle attività dell’Organismo di Vigilanza, 

attribuisce allo stesso un budget di spesa annuale per lo svolgimento dell’attività, in 

piena autonomia economica e gestionale. Detto budget sarà di volta in volta aggiornato 

a seconda delle specifiche esigenze che si verranno a determinare a cura 

dell’Organismo di Vigilanza. Eventuali superamenti del budget determinati da 

 

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Provincia S. Giovanna Antida delle Suore della carità sotto la protezione di S. 

Vincenzo de Paoli 

 

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01

 

necessità specifiche saranno comunicati dall’Organismo di Vigilanza alla Legale 

Rappresentante pro tempore dell’Ente.

 

L’Organismo di Vigilanza, valutata periodicamente la sua adeguatezza in termini di 

struttura organizzativa e di poteri conferiti, propone alla Legale Rappresentante pro 

tempore dell’Ente ed al Consiglio Provinciale competente le eventuali modifiche e/o 

integrazioni ritenute necessarie al suo ottimale funzionamento nel rispetto della 

normativa vigente.

 

L’Organismo di Vigilanza può avvalersi – laddove necessario – del supporto di 

Consacrate e/o dipendenti dell’Ente, nonché di consulenti esterni.

 

4.2 Funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza

 

All’Organismo di Vigilanza sono conferiti i seguenti compiti:

 

1) verificare l’osservanza delle prescrizioni del Modello in relazione alle attività 

con rilevanza commerciale svolte dall’Ente in Italia, segnalando le eventuali 

inadempienze e i settori che risultano più a rischio, in considerazione delle violazioni 

verificatesi;

 

2) verificare l’efficienza ed efficacia del Modello nel prevenire gli illeciti di cui al 

D.Lgs. 231/2001;

 

3) segnalare alla legale rappresentante dell’Ente eventuali necessità od 

opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di 

adeguamento dello stesso, anche in relazione a mutate condizioni normative o di 

organizzazione interna dell’Ente o della Congregazione;

 

4) segnalare alla Legale Rappresentante pro tempore dell’Ente e al Consiglio 

Provinciale competente, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del 

Modello che possano comportare l’insorgere di una responsabilità in capo all’Ente.

 

Per un efficace svolgimento delle predette funzioni, all’Organismo di Vigilanza sono 

affidati i seguenti compiti e poteri:

 

- elaborare ed implementare un programma di verifiche sull’effettiva 

applicazione dei protocolli di cui al Modello nelle aree di attività a rischio e sulla loro 

efficacia;

- richiedere la verifica periodica della mappa delle aree a rischio al fine di 

adeguarla ai mutamenti dell’attività e/o della struttura interna dell’Ente;

- effettuare le attività di controllo sul funzionamento del Modello, anche tramite 

le opportune risorse interne e/o esterne;

- effettuare verifiche mirate su situazioni ritenute particolarmente a rischio;

- verificare l’adeguatezza delle iniziative di informazione e formazione svolte 

sui principi, i valori e le regole di comportamento contenute nel Modello, nonché 

verificare il livello di conoscenza dello stesso da parte dei Destinatari;

 

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Provincia S. Giovanna Antida delle Suore della carità sotto la protezione di S. 

Vincenzo de Paoli 

 

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01

 

- raccogliere tutte le informazioni in merito ad eventuali violazioni delle 

prescrizioni contemplate dal Modello ed effettuare le eventuali conseguenti indagini;

- porre in essere o proporre agli organi direttivi le azioni correttive necessarie 

per migliorare l’efficacia del Modello;

- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al 

Modello;

- monitorare l’adeguatezza del sistema sanzionatorio previsto per i casi di 

violazione delle regole definite dal Modello;

- coordinarsi con gli organi interni dell’Ente e della Congregazione, anche 

attraverso apposite riunioni, per il migliore monitoraggio delle attività in relazione alle 

procedure stabilite dal Modello, o per l’individuazione di nuove aree a rischio, nonché, 

in generale, per la valutazione dei diversi aspetti attinenti all’attuazione del Modello;

- coordinarsi con i responsabili delle attività svolte dall’Ente, al fine di 

promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei 

principi del Modello e per assicurare la predisposizione della documentazione 

organizzativa interna necessaria al funzionamento dello stesso, contenente istruzioni, 

chiarimenti od aggiornamenti;

- riportare periodicamente agli organi direttivi le risultanze delle attività di 

verifica svolte.

 

A tal fine l’Organismo di Vigilanza avrà facoltà di:

 

- accedere ad ogni e qualsiasi documento interno dell’Ente relativo all’attività di 

rilevanza commerciale svolta da quest’ultimo in Italia;

- avvalersi, sotto la propria diretta sorveglianza e responsabilità, d’intesa con la 

legale rappresentante dell’Ente, dell’ausilio di soggetti interni od esterni all’Ente 

stesso, cui demandare lo svolgimento delle attività operative di verifica;

- procedere in qualsiasi momento, nell’ambito della propria autonomia e 

discrezionalità, ad atti di verifica riguardo all’applicazione del Modello, esercitabili 

anche disgiuntamente da ciascuno dei suoi componenti;

- chiedere ed ottenere che i responsabili delle attività svolte dall’Ente e, ove 

necessario, la Legale Rappresentante pro tempore, nonché i collaboratori, i consulenti, 

ecc., forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per 

il monitoraggio delle varie attività che rilevino ai sensi del Modello, o per la verifica 

dell’effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative interne.

 

L’operato dell’Organismo di Vigilanza non può essere sindacato da nessun altro 

organismo o struttura dell’Ente, fermo restando che la legale rappresentante dell’Ente 

ha il compito di vigilare sull’adeguatezza degli interventi dell’Organismo di Vigilanza.

 

L’Organismo di Vigilanza, conseguentemente alle verifiche effettuate, alle modifiche 

normative di volta in volta intervenute nonché all’accertamento dell’esistenza di nuove 

aree di attività a rischio, evidenzia alla Legale Rappresentante pro tempore dell’Ente 

l’opportunità che l’Ente stesso proceda ai relativi adeguamenti ed aggiornamenti del 

Modello.

 

L’Organismo di Vigilanza verifica che le eventuali azioni correttive raccomandate 

vengano intraprese dai responsabili interni competenti.

 

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Provincia S. Giovanna Antida delle Suore della carità sotto la protezione di S. 

Vincenzo de Paoli 

 

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01

 

In presenza di problematiche interpretative o di quesiti sul Modello, i Destinatari 

possono rivolgersi all’Organismo di Vigilanza per i chiarimenti opportuni.

 

4.3 Flussi informativi dall’Organismo di Vigilanza verso i vertici dell’Ente

 

L’Organismo di Vigilanza informa la Legale Rappresentante pro tempore dell’Ente e il 

Consiglio Provinciale competente in merito alla propria attività:

 

- in via periodica, mediante una relazione scritta circa l’applicazione del 

Modello, i controlli effettuati e le anomalie riscontrate e circa le azioni correttive 

intraprese o da intraprendere, da predisporsi almeno annualmente;

- in via periodica, mediante invio con cadenza annuale del piano delle attività 

che l’OdV intende svolgere per adempiere ai compiti assegnatigli;

- di volta in volta, senza indugio, in caso di segnalazioni di violazioni del Codice 

Etico e/o del Modello da parte di qualsiasi Destinatario.

 

L’Organismo di Vigilanza può essere consultato in qualsiasi momento dalla legale 

rappresentante dell’Ente per riferire in merito al funzionamento del Modello o a 

situazioni specifiche. In caso di particolari necessità, può informare direttamente e su 

propria iniziativa la Legale Rappresentante pro tempore dell’Ente e il Consiglio 

Provinciale competente.

 

4.4 Flussi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza – La procedura 

Whistleblowing

 

La legge n. 179/2017 a tutela del whistleblower ha introdotto all’art. 6 del Decreto 

Legislativo n. 231/2001 il comma 2-bis, che originariamente prevedeva l’inserimento 

di un canale di segnalazione degli illeciti all’interno del Modello di Organizzazione e 

Gestione adottato dalla Società. 

 

Il comma 2-bis è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, che ha 

recepito la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 

ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del 

diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che 

segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. 

 

La Società ha adottato una procedura per le segnalazioni delle violazioni 

denominata “Procedura per la gestione delle segnalazioni di violazioni – 

Whistleblowing” che costituisce parte integrante del Modello, i cui contenuti si 

intendono in questa sede integralmente richiamati. 

 

Le segnalazioni devono contenere la narrazione di fatti, eventi o circostanze che 

possono costituire gli elementi fondanti dell’asserita violazione e deve essere effettuata 

con un grado di dettaglio sufficiente a consentire, almeno astrattamente, di identificare 

elementi utili o decisivi ai fini della verifica della fondatezza della segnalazione stessa.

 

In linea generale le segnalazioni possono contenere i seguenti elementi:

 

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Provincia S. Giovanna Antida delle Suore della carità sotto la protezione di S. 

Vincenzo de Paoli 

 

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01

 

- indicazione dell’area / settore dell’azienda a cui si riferisce la segnalazione;

- una descrizione chiara e completa dei fatti oggetto della segnalazione;

- ove conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i 

fatti;

- generalità dell’eventuale soggetto segnalato o altri elementi che consentano di 

identificare il/i soggetto/i che hanno posto in essere i fatti segnalati;

- se i fatti in oggetto sono già stati oggetto di segnalazione;

- l’indicazione e l’allegazione di eventuali documenti a supporto che possano 

fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l’indicazione di 

altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti1.

Sono consentite, in via generale, le segnalazioni anonime, ossia segnalazioni in cui le 

generalità del segnalante non sono esplicitate né sono individuabili in maniera univoca 

e immediata, che verranno prese in considerazione solo qualora le stesse contengano 

informazioni puntuali, circonstanziate rispetto al contenuto della segnalazione e siano 

supportate da idonea documentazione.

In tal caso le misure di protezione della persona segnalante si applicheranno anche ove 

quest’ultima sia stata successivamente identificata.

L’Ente ha affidato la gestione del canale di segnalazione all’Organismo di Vigilanza, 

in linea con quanto previsto dall’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 24/2023, ritenuto soggetto 

autonomo e specificatamente formato sul tema whistleblowing.

 

All’Organismo di Vigilanza sono attribuite le seguenti responsabilità:

 assicurare il funzionamento dell’intero processo di Segnalazione delle 

violazioni in tutte le sue fasi come indicato nella presente Procedura;

 provvedere ad esaminare tempestivamente le Segnalazioni ricevute svolgendo 

il procedimento di istruttoria secondo quanto descritto nella presente Procedura;

 assicurare, ove previsto, l’informativa periodica al Segnalante e al Segnalato in 

merito agli sviluppi del procedimento;

 assicurare che venga garantita la tracciabilità del processo e l’archiviazione di 

tutta la documentazione inerente al processo;

 riferire, direttamente e senza indugio - secondo quanto previsto dalla presente 

Procedura - agli Organi dell’Ente le informazioni oggetto di Segnalazione, ove 

rilevanti.

All’Organismo di Vigilanza è inoltre garantito l’accesso a tutte le strutture dell’Ente, a 

tutta la documentazione ed alle informazioni ritenute necessarie per le attività di 

verifica/riscontro.

 

Canale di segnalazione interno 

 

1

 Linee Guida ANAC: paragrafo 2.1.4 Gli elementi e le caratteristiche delle segnalazioni: “È necessario che 

 

la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la delibazione dei fatti da parte dei 

 

soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni negli enti e amministrazioni del settore pubblico 

 

e privato nonché da parte di ANAC. In particolare, è necessario risultino chiare: o le circostanze di tempo 

 

e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione; o la descrizione del fatto; o le 

 

generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.  È 

 

utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di 

 

segnalazione, nonché l’indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

 

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Provincia S. Giovanna Antida delle Suore della carità sotto la protezione di S. 

Vincenzo de Paoli 

 

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01

 

Le segnalazioni interne (ossia quelle effettuate usufruendo dei canali di segnalazione 

messi a disposizione dall’Ente) possono essere inviate sia in forma scritta che in forma 

orale.

 

Gli interessati possono presentare le segnalazioni attraverso i seguenti canali di 

segnalazione interno:

-in forma scritta, analogica, in modalità cartacea, anche tramite l’invio di una lettera 

raccomandata; è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la 

prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento 

di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati 

identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite 

in una terza busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “riservata all’Organismo di 

Vigilanza”, al seguente indirizzo: Via Trionfale 130, 00136 Roma.

 

-In forma orale, tramite richiesta di incontro diretto con il gestore delle segnalazioni, 

ossia l’OdV.

 

Previo consenso della persona segnalante, la segnalazione potrà essere documentata 

anche “mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto 

oppure mediante verbale. In caso di verbale, il Segnalante può verificare, rettificare e 

confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione”. 

 

5. Formazione e Comunicazione del Modello

 

5.1 Formazione in merito al contenuto del Modello alle consacrate, ai Dipendenti 

e ai Collaboratori dell’Ente

 

Al fine di dare efficace attuazione al Modello, l’ODV, predispone, sulla base delle 

concrete esigenze rilevate nel corso della propria attività, un piano di formazione 

annuale delle Consacrate che operano in favore dell’Ente nelle attività con rilevanza 

commerciale svolte da quest’ultimo in Italia, dei Dipendenti e dei Collaboratori che 

operano direttamente all’interno della struttura dell’Ente.

 

In particolare, l’attività formativa avrà ad oggetto, tra l’altro, il Modello nel suo 

complesso, il Codice Etico, il funzionamento dell’Organismo di Vigilanza, i flussi 

informativi verso quest’ultimo ed il Sistema Disciplinare, i protocolli operativi 

rilevanti ai fini del Modello, nonché tematiche concernenti i reati presupposto di 

applicazione della responsabilità ex D.lgs. 231/01. 

L’attività formativa sarà modulata, ove necessario, al fine di fornire ai suoi fruitori gli 

strumenti adeguati per il pieno rispetto del dettato del Decreto in relazione all’ambito 

di operatività e alle mansioni dei soggetti destinatari dell’attività formativa.

L’attività di formazione è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in 

funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell’area in cui operano, 

dell’avere o meno funzioni di rappresentanza dell’Ente nei confronti dei terzi.

 

L’attività formativa è gestita a cura dell’OdV, il quale potrà avvalersi del supporto di 

consulenti e professionisti esterni; a tal riguardo, saranno fornite alle Consacrate che 

 

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Provincia S. Giovanna Antida delle Suore della carità sotto la protezione di S. 

Vincenzo de Paoli 

 

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01

 

operano in favore dell’Ente, ai Dipendenti e ai Collaboratori che operano direttamente 

all’interno della struttura dell’Ente tutte le informazioni relative al Modello (e al 

relativo programma di formazione) tramite un’apposita attività formativa periodica, 

che dovrà comprendere un incontro formativo con cadenza almeno annuale. 

All’atto dell’assunzione dei Dipendenti e del conferimento dell’incarico ai 

Collaboratori dovrà essere consegnato un adeguato set informativo documentale al fine 

di assicurare loro le primarie conoscenze considerate essenziali per operare all’interno 

dell’Ente (si veda paragrafo che segue).

 

Il contenuto dei corsi verrà indicato dall’Organismo di Vigilanza che, a tal fine, 

nell’ambito della propria attività, potrà e dovrà indicare le materie e gli argomenti che 

è opportuno trattare e approfondire o comunque sulle quali è necessario richiamare 

l’attenzione dei destinatari dell’attività formativa. 

 

L’Organismo di Vigilanza cura che il programma di formazione sia adeguato ed 

efficacemente attuato. Le iniziative di formazione possono svolgersi anche a distanza o 

mediante l’utilizzo di sistemi informatici.

 

La partecipazione delle Consacrate che operano in favore dell’Ente, dei Dipendenti e 

dei Collaboratori alle attività formative è obbligatoria. L’OdV provvede a documentare 

la partecipazione di dipendenti e collaboratori alle attività formative.

 

Idonei strumenti di comunicazione, se del caso in aggiunta all’invio degli 

aggiornamenti via e-mail, saranno adottati per aggiornare le Consacrate che operano in 

favore dell’Ente, i Dipendenti e i Collaboratori circa le eventuali modifiche apportate 

al Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o 

organizzativo.

 

5.2 Comunicazione del Modello alle Consacrate che operano in favore dell’Ente, 

ai Dipendenti ed ai Collaboratori

 

Ogni Consacrata che opera in favore dell’Ente, ogni Dipendente ed ogni Collaboratore 

dell’Ente è tenuto a:

 

a.acquisire consapevolezza dei contenuti del Modello;

b.conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;

c.contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, 

all’efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello 

stesso.

 

Al fine di garantire un’efficace e razionale attività di comunicazione, l’Ente promuove 

ed agevola la conoscenza dei contenuti del Modello da parte delle Consacrate che 

operano in favore dell’Ente, dei Dipendenti e dei Collaboratori, con grado di 

approfondimento diversificato a seconda del grado di coinvolgimento nelle attività 

sensibili, come individuate nella Parte Speciale del Modello.

 

L’informazione alle Consacrate che operano in favore dell’Ente, ai Dipendenti ed ai 

Collaboratori in merito al contenuto del Modello viene assicurata tramite:

 

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Provincia S. Giovanna Antida delle Suore della carità sotto la protezione di S. 

Vincenzo de Paoli 

 

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01

 

-consegna o, comunque messa a disposizione del Modello e dei relativi allegati, 

incluso il Codice Etico, al momento dell’assunzione/conferimento dell’incarico 

all’interno dell’Ente, anche in via telematica;

-   e-mail informative e consegna di documenti cartacei, anche ai fini dell'invio 

periodico degli aggiornamenti del Modello.

 

L’Organismo di Vigilanza verifica che le strutture dell’Ente provvedano alla corretta 

diffusione del Modello e dei relativi aggiornamenti.

 

A tutti i Dipendenti è richiesta la compilazione di una dichiarazione con la quale gli 

stessi, preso atto del Modello, si impegnano ad osservare le prescrizioni in esso 

contenute.

 

5.3 Comunicazione a consulenti e altri Soggetti Esterni

 

L’attività di comunicazione dei contenuti del Modello è indirizzata anche nei confronti 

di quei Destinatari del Modello che intrattengano con l’Ente rapporti di natura 

contrattuale, ma non siano Dipendenti, Collaboratori o Consacrate che operano in 

favore dell’Ente.

 

A tal fine, il responsabile dell’attività che ha richiesto la prestazione da parte del 

Soggetto Esterno, all’atto della sottoscrizione del relativo contratto provvede a 

consegnare a quest’ultimo una copia del Codice Etico ed a far compilare una 

dichiarazione con la quale il Soggetto Esterno, preso atto del contenuto del Codice 

Etico, si impegna ad osservarne le prescrizioni.

 

Infine, in occasione dell’instaurazione di ogni nuovo rapporto, i contratti di valore 

superiore ad Euro 5.000,00 con Soggetti Esterni che siano Destinatari del Modello 

devono prevedere apposite clausole che indicano chiare responsabilità in merito al 

mancato rispetto del presente Modello, quale ad esempio la seguente: 

 

“[fornitore/consulente/collaboratore] si impegna alla più attenta e scrupolosa 

osservanza delle vigenti norme di legge e, tra queste, in particolare si impegna a non 

commettere alcuno dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001, nonché a rispettare e ad 

adeguare i propri comportamenti ai principi ed alle prescrizioni espresse nel Codice 

Etico adottato dalla Provincia Santa Giovanna Antida delle Suore della Carità 

(l’”Ente”)(consegnata al [fornitore/consulente/collaboratore] al momento della 

stipula del presente contratto) e che costituisce parte integrante del Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo dell’Ente, per quanto rilevanti ai fini 

dell'esecuzione del presente contratto. Il mancato rispetto delle norme di legge o delle 

prescrizioni contenute nel Codice Etico dell’Ente da parte del 

[fornitore/consulente/collaboratore] è circostanza gravissima che, oltre a ledere il 

rapporto fiduciario instauratosi tra l’Ente e [fornitore/consulente/collaboratore], 

costituisce grave inadempimento del presente contratto, dando titolo e diritto all’Ente 

di risolvere anticipatamente e con effetto immediato il presente contratto ai sensi 

dell'art. 1456 c.c. e di ottenere il risarcimento dei danni”.

 

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Provincia S. Giovanna Antida delle Suore della carità sotto la protezione di S. 

Vincenzo de Paoli 

 

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01

 

6. Il Sistema Disciplinare e Sanzionatorio

 

6.1 Principi generali - Misure connesse alle segnalazioni di potenziali violazioni 

(“whistleblowing”)

 

L’introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio, con sanzioni proporzionate alla 

gravità della violazione rispetto alle infrazioni delle regole di cui al Modello da parte 

dei Destinatari, rappresenta requisito imprescindibile per una piena efficacia del 

Modello medesimo.

 

Le regole previste nel Modello sono assunte dall’Ente in piena autonomia, al fine del 

miglior rispetto del precetto normativo; pertanto, l’applicazione delle sanzioni 

prescinde sia dalla rilevanza penale della condotta, sia dall’avvio dell’eventuale 

procedimento penale da parte dell’Autorità Giudiziaria, nel caso in cui il 

comportamento da censurare integri una fattispecie di reato, rilevante o meno ai sensi 

del Decreto. L’applicazione delle sanzioni potrà pertanto avere luogo anche se i 

Destinatari abbiano posto esclusivamente in essere una violazione dei principi sanciti 

dal Modello che non concretizzino un reato ovvero non determinino responsabilità 

diretta dell’Ente.

 

Ai sensi dell’art. 6, comma 2-bis, del Decreto – da ultimo modificato dal D.lgs. 

24/2023 – è altresì previsto un sistema sanzionatorio nei confronti dei soggetti che 

violano la disciplina in materia di tutela del segnalante. In particolare, la normativa 

prevede l’applicabilità di sanzione nei confronti dei soggetti che si rendono 

responsabili dei seguenti illeciti:

(i) segnalazioni dolosamente o colposamente infondate;

(ii) violazione della riservatezza del segnalante;

(iii) applicazione di ritorsioni nei confronti del segnalante;

(iv) ostacolo o tentativo di ostacolo alla segnalazione.

 

6.2 Criteri generali di irrogazione delle sanzioni

 

Le sanzioni disciplinari potranno essere applicate nel caso di violazioni derivanti, a 

titolo esemplificativo, da:

1. mancato rispetto dei principi di comportamento contenuti nel Modello e dei 

relativi protocolli operativi nelle aree a rischio reato;

2. mancato rispetto dei protocolli operativi concernenti le modalità di 

documentazione, conservazione e controllo degli atti relativi alle procedure del 

Modello, in modo da impedire la trasparenza e la verificabilità della stessa;

3. violazione e/o elusione del sistema di controllo posto in essere mediante la 

sottrazione, la distruzione o l’alterazione della documentazione prevista dal Modello e 

dai relativi protocolli operativi, ovvero impedendo il controllo o l’accesso alle 

informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l’Organismo di 

Vigilanza;

4. inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e del sistema delle 

deleghe;

 

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Provincia S. Giovanna Antida delle Suore della carità sotto la protezione di S. 

Vincenzo de Paoli 

 

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01

 

5. omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sul comportamento dei 

propri sottoposti circa la corretta e effettiva applicazione dei principi contenuti nelle 

procedure previste dal Modello.

 

Nelle ipotesi di violazione delle disposizioni del Modello, il tipo e l’entità delle 

sanzioni da irrogare saranno proporzionate ai seguenti criteri generali:

1. gravità della inosservanza;

2. livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica dell’autore della violazione;

3. elemento soggettivo della condotta (distinzione tra dolo e colpa);

4. rilevanza degli obblighi violati;

5. conseguenze in capo all’Ente;

6. eventuale concorso di altri soggetti nella responsabilità;

7. circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alla 

professionalità, alle precedenti prestazioni lavorative, ai precedenti disciplinari, alle 

circostanze in cui è stato commesso il fatto.

 

La gravità dell’infrazione sarà valutata sulla base delle seguenti circostanze:

a. i tempi e le modalità concrete di realizzazione dell’infrazione;

b. la presenza e l’intensità dell’elemento intenzionale;

c. l’entità del danno o del pericolo come conseguenze dell’infrazione per l’Ente e 

per i Dipendenti;

d. la prevedibilità delle conseguenze;

e. le circostanze nelle quali l’infrazione ha avuto luogo.

 

Il grado della colpa e della recidività dell’infrazione costituisce un’aggravante e 

comporta l’applicazione di una sanzione più grave.

 

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni 

diverse, potrà essere applicata la sanzione più grave.

 

L’eventuale irrogazione della sanzione disciplinare, prescindendo dall’instaurazione 

del procedimento e/o dall’esito del giudizio penale, dovrà ispirarsi ai principi di 

tempestività, immediatezza e di equità.

 

6.3 Soggetti

 

Sono soggetti al sistema disciplinare di cui al Modello tutti i Destinatari, ossia le 

Consacrate che operano in favore dell’Ente, i Dipendenti, i Collaboratori nonché tutti i 

Soggetti Esterni che abbiano rapporti contrattuali con l’Ente, nell’ambito dei rapporti 

stessi.

 

6.4 Sanzioni per le Consacrate che operano in favore dell’Ente

 

Per quanto riguarda le Consacrate, i comportamenti da esse tenuti in violazione delle 

regole comportamentali previste nel Codice Etico e nel Modello sono puniti, a seconda 

della gravità del fatto e degli altri criteri elencati al paragrafo 6.2, con il richiamo 

verbale della Consacrata o, nei casi più gravi, con l’esclusione dalle attività civilmente 

rilevanti dell’Ente, ferme restando le eventuali ulteriori sanzioni che dovessero essere 

 

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Vincenzo de Paoli 

 

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comminate dagli organi della Congregazione ai sensi delle applicabili disposizioni 

della Regola di Vita e del Codice di Diritto Canonico.

Con riferimento alle Consacrate che abbiano poteri di rappresentanza dell’Ente verso 

terzi, la sanzione può consistere nella revoca della procura, con o senza esclusione 

dalle attività civilmente rilevanti dell’Ente.

 

6.5 Sanzioni per i lavoratori dipendenti

 

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, i comportamenti da essi tenuti in violazione 

delle regole comportamentali previste nel Codice Etico e nel Modello sono considerati 

inadempimento delle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro e potranno essere 

applicate tutte le sanzioni previste dal CCNL applicabile, sulla base dei criteri previsti 

al paragrafo 6.2 che precede.

 

6.6 Sanzioni nei confronti della Legale Rappresentante dell’Ente

 

Nel caso di violazione del Modello da parte della Legale Rappresentante pro tempore 

dell’Ente, l’ODV informerà senza indugio il Consiglio Provinciale competente, che 

potrà assumere gli opportuni provvedimenti. 

 

Qualora la violazione sia commessa attraverso un atto approvato dal Consiglio 

Provinciale competente, l’ODV effettua senza indugio la segnalazione alla Superiora 

Generale della Congregazione, che potrà assumere gli opportuni provvedimenti.

 

6.7 Sanzioni nei confronti di collaboratori, consulenti ed altri soggetti terzi

 

Per quanto riguarda i Collaboratori, i fornitori e gli altri Soggetti Esterni, quale che sia 

il rapporto, anche temporaneo, che li lega all’Ente, l’inosservanza delle norme del 

Codice Etico potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole 

contrattuali (cfr. capitolo 5 che precede), la risoluzione immediata del rapporto, fatta 

salva l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni subiti dall’Ente.

 

7. Il sistema delle deleghe e procure

 

7.1 Principi generali

 

La struttura organizzativa dell’Ente deve avere un assetto chiaro, formalizzato e 

coerente con la ripartizione delle competenze interne.

 

L’Ente può essere impegnato verso l’esterno solo dai soggetti muniti di delega o 

procura scritta ove siano specificamente indicati i poteri conferiti.

 

In considerazione di quanto sopra indicato, devono trovare puntuale applicazione i 

principi di:

- esatta delimitazione dei poteri, con un divieto di attribuzione, ai vari livelli, di 

poteri illimitati;

- definizione e conoscenza dei poteri e delle responsabilità all’interno 

dell’organizzazione;

 

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Vincenzo de Paoli 

 

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- coerenza dei poteri autorizzativi e di firma con le responsabilità organizzative 

assegnate.

 

Sulla scorta di detti principi, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato 

da elementi di “certezza” ai fini della prevenzione dei reati e consentire la gestione 

efficiente dell’attività dell’Ente.

 

7.2 Requisiti essenziali

 

Ciascuno degli atti di delega o conferimento di poteri di firma fornisce le seguenti 

indicazioni:

- soggetto delegante e fonte del suo potere di delega o procura; 

- soggetto delegato, con esplicito riferimento alla funzione ad esso attribuita ed 

il legame tra le deleghe e le procure conferite e la posizione organizzativa ricoperta dal 

soggetto delegato; 

- oggetto, costituito dalla elencazione delle tipologie di attività e di atti per i 

quali la delega/procura è conferita. Tali attività ed atti sono sempre funzionali e/o 

strettamente correlati alle competenze e funzioni del soggetto delegato. In nessun caso 

potrà essere conferito un mandato generico a compiere qualsiasi atto nell’interesse del 

conferente la procura; 

- limiti di valore entro cui il delegato è legittimato ad esercitare il potere 

conferitogli (tale limite di valore è determinato in funzione del ruolo e della posizione 

ricoperta dal delegato nell’ambito dell’organizzazione).

 

7.3 Conferimento, gestione, verifica

 

L’attribuzione delle deleghe non costituisce un modo per attribuire competenze 

esclusive, ma piuttosto la soluzione adottata dall’Ente per assicurare, dal punto di vista 

dell’organizzazione, la migliore flessibilità operativa.

 

Le deleghe sono comunicate mediante lettere di incarico, puntualmente protocollate, 

oltre che firmate per accettazione dal destinatario. Le procure con rilevanza esterna 

sono adottate con atto notarile. 

 

Le deleghe, le procure e le eventuali modificazioni apportate alle stesse sono 

comunicate e messe a disposizione dell’ODV, il quale verifica periodicamente il 

sistema di deleghe e procure in vigore e la coerenza con il sistema delle comunicazioni 

organizzative, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione 

e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al delegato o vi 

siano altre anomalie.

 

Il procuratore dovrà sottoscrivere una clausola con cui si impegna ad uniformarsi al 

Codice Etico e alle regole adottate nel presente Modello di Organizzazione, Gestione e 

Controllo ex D.Lgs. 231/01. 

 

8. Approvazione, Modifica e Attuazione del Modello

 

8.1 Approvazione e adozione del modello

 

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Vincenzo de Paoli 

 

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01

 

Gli organi direttivi dell’Ente Provincia e della Congregazione cooperano affinché 

l’Ente sia sempre dotato di un Modello idoneo a ragionevolmente prevenire la 

commissione dei reati-presupposto.

In proposito, l’adozione del Modello compete alla Legale Rappresentante pro tempore 

dell’Ente, previa delibera del Consiglio Provinciale competente.

 

8.2 Modifiche e integrazioni del Modello

 

Le successive modifiche e integrazioni del Modello, finalizzate a consentire la 

continua rispondenza del Modello stesso alle eventuali successive prescrizioni del 

Decreto ed all’eventuale mutata struttura organizzativa interna dell’Ente, sono 

anch’esse rimesse alla competenza della Legale Rappresentante pro tempore dell’Ente, 

previa delibera del Consiglio Provinciale competente.

 

In proposito, l’Organismo di Vigilanza, nell’ambito della propria attività, potrà 

suggerire alla Legale Rappresentante pro tempore dell’Ente le modifiche e le 

integrazioni al Modello che si rendano necessarie e opportune in considerazione del 

mutato assetto organizzativo dell’Ente, del mutato contesto normativo o di eventuali 

violazioni accertate del Modello stesso.

 

8.3 Attuazione del Modello

 

È compito della Legale Rappresentante pro tempore dell’Ente, in coordinamento con il 

Consiglio Provinciale competente, provvedere all’attuazione del Modello, mediante 

valutazione e approvazione delle azioni necessarie per l’implementazione degli 

elementi fondamentali dello stesso.

 

Per l’individuazione di tali azioni, la Legale Rappresentante pro tempore dell’Ente si 

avvale del supporto dell’Organismo di Vigilanza.

 

La Legale Rappresentante pro tempore dell’Ente deve altresì garantire, anche 

attraverso l’intervento dell’Organismo di Vigilanza, l’aggiornamento delle aree di 

attività aziendale “sensibili” e delle Parti speciali del Modello, in relazione alle 

esigenze di adeguamento che si rendessero necessarie nel futuro.

 

Infine, l’efficace e concreta attuazione del Modello adottato è garantita:

- dai responsabili delle varie strutture organizzative dell’Ente in relazione alle 

attività a rischio dalle stesse svolte;

- dall’Organismo di Vigilanza, nell’esercizio dei poteri di iniziativa e di 

controllo allo stesso conferiti sulle attività svolte dalle singole unità organizzative nelle 

aree “sensibili”.

 

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