Provincia S. Giovanna Antida delle Suore della carità sotto la protezione di S.
Vincenzo de Paoli
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01
PROVINCIA S. GIOVANNA ANTIDA DELLE SUORE DELLA CARITÀ
SOTTO LA PROTEZIONE DI S. VINCENZO DE PAOLI
PARTE GENERALE DEL MODELLO
DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
Premessa
La Provincia S. Giovanna Antida delle Suore della Carità sotto la protezione di S.
Vincenzo de Paoli (“Ente”) è uno degli Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti
attraverso i quali svolge la propria attività in ambito civile la Congregazione Suore
della Carità di Santa Giovanna Antida Thouret (la “Congregazione”). La
Congregazione, fondata a Besançon l’11 aprile 1799, è una congregazione religiosa di
diritto pontificio, le cui consacrate, secondo le indicazioni della Fondatrice, sono
chiamate a vivere la carità universale in tutte le loro attività; la missione le riserva in
particolare al servizio integrale dei poveri per manifestare loro l’amore di Dio Padre
(cfr. RdV 1.1.1. e 1.1.2.), nel rispetto delle disposizioni contenute nelle Costituzioni
della Congregazione, ossia nella “Regola di Vita” che è il testo di riferimento per tutte
le Suore della Carità.
Per il raggiungimento dei propri scopi, e in particolare per tradurre in opere concrete lo
spirito di carità che fonda la Congregazione, quest’ultima si avvale di enti civilmente
riconosciuti, tra cui l’Ente, i quali possono compiere attività rilevanti sotto vari profili
sul piano civile e commerciale.
In particolare, la Congregazione è organizzata secondo una struttura piramidale, ove la
Superiora Generale e il suo Consiglio, nominati dal Capitolo Generale, hanno
responsabilità sulla gestione delle attività della Congregazione nel suo complesso, a
livello mondiale, mentre le attività a livello nazionale sono gestite da Superiore
Provinciali e dai loro Consigli (ove la Provincia Ecclesiastica non necessariamente
coincide con i confini nazionali di Stati sovrani). Gli Enti civilmente riconosciuti
operanti sul territorio di singoli stati sono dunque posti sotto il controllo e la gestione
dei Consigli Provinciali.
È dunque in questo contesto che l’Ente, su indicazioni del Consiglio Provinciale
competente per il territorio italiano della Congregazione (e di seguito Consiglio
Provinciale), nell’ambito di una più ampia attenzione ai temi della compliance, che ha
visto l’Ente effettuare altresì un assessment in ambito data privacy (culminato con la
redazione dei documenti relativi alle misure organizzative richieste dalla normativa
applicabile), ha inteso adottare un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo ex D. Lgs. 231/01 (il “Modello”), finalizzato a regolamentare le attività
dell’Ente con rilevanza commerciale e svolte sul territorio nazionale italiano, ossia –
prevalentemente – le attività ricettive e didattiche svolte nelle sedi dell’Ente dislocate
sul territorio italiano, nonché la gestione dei relativi immobili. Il Modello, in
particolare, contiene un sistema organico di principi, valori, presidi, indicazioni
operative e regole etiche che, in coordinamento con i principi di cui alla Regola di Vita
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e di cui al Codice Etico, l’Ente ritiene fondamentali ed irrinunciabili per la conduzione
di ogni attività civilmente rilevante, e di cui richiede la più attenta osservanza alle
consacrate, ai dipendenti, ai collaboratori ed ai consulenti, nonché a tutti coloro che
operano, anche di fatto, per l’Ente. In particolare, sono destinatari del Modello (di
seguito “Destinatari”):
- i soggetti in posizione apicale, ovvero la Superiora Provinciale pro tempore, le
componenti del Consiglio Provinciale, l’Economa Provinciale, la Legale
Rappresentante dell’Ente e le Sorelle munite di procura dell’Ente (di seguito i
“Soggetti Apicali”);
- i soggetti sottoposti a direzione o controllo dei primi, ovvero tutte le consacrate
della Congregazione, nella misura in cui prestano servizi in favore delle attività con
rilevanza commerciale svolte in Italia dall’Ente (le “Consacrate”), nonché tutti coloro
che intrattengano con l’Ente un rapporto di lavoro subordinato (di seguito
“Dipendenti”) o parasubordinato (di seguito “Collaboratori”);
- tutti coloro i quali, pur non essendo funzionalmente legati all’Ente da un
rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, sono legati allo stesso da uno
specifico contratto in virtù del quale operano, anche di fatto, per l’Ente, quali, a titolo
meramente esemplificativo e non esaustivo, fornitori, consulenti, etc. (di seguito anche
“Soggetti Esterni”).
L’insieme dei Destinatari, così come definito, è tenuto a rispettare tutte le disposizioni
contenute nel Modello con la massima diligenza
* * *
Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 dell’Ente è
costituito da un documento di sintesi, che contiene la Parte Generale e la Parte Speciale
del Modello, e da vari allegati.
La Parte Generale comprende una breve disamina delle previsioni normative di cui al
D.Lgs. 231/01 e delle principali implicazioni concrete che tali previsioni hanno e/o
possono avere per l’Ente e per tutti coloro che operano con e/o per esso, l’indicazione
dei reati presupposto della responsabilità ai sensi del predetto Decreto, la descrizione
della struttura organizzativa dell’Ente, la disciplina dell’Organismo di Vigilanza ex D.
Lgs. 231/01, la descrizione del sistema disciplinare adottato dall’Ente e del sistema di
comunicazione e formazione sul contenuto del Modello.
La Parte Speciale del Modello contiene l’identificazione delle attività maggiormente
esposte al rischio di commissione di reati - presupposto, la descrizione del profilo di
rischio relativo a ciascuna attività interessata e l’indicazione degli strumenti di
prevenzione e controllo adottati dall’Ente. Allegato A è l’elenco analitico dei reati
presupposto.
Sono poi parte integrante ed essenziale del Modello la Regola di Vita della
Congregazione, il Codice Etico della Congregazione e la normativa interna (procedure,
circolari, regolamenti, ecc.), sia essa richiamata o meno all’interno del Modello.
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1. Il Quadro Normativo di Riferimento
1.1 Il Regime di responsabilità amministrativa e i reati presupposto
Il D. Lgs. 231/2001 ha istituito, in attuazione di alcune convenzioni internazionali, la
responsabilità amministrativa a carico degli enti per alcuni reati commessi
nell’interesse o vantaggio degli stessi.
In attuazione della delega di cui all’art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, in
data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto legislativo n. 231 (di seguito
denominato il “Decreto”), entrato in vigore il 4 luglio 2001, con il quale il Legislatore
ha adeguato la normativa interna alle convenzioni internazionali in materia di
responsabilità delle persone giuridiche, alle quali l’Italia aveva già da tempo aderito.
Il Decreto, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, ha
introdotto nell’ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità
amministrativa a carico degli enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi,
enti civilmente riconosciuti, ecc. di seguito denominati “Enti”) per reati tassativamente
elencati e commessi nel loro interesse o vantaggio:
1. da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di
amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata
di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche
di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;
2. da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti
sopra indicati.
La responsabilità dell’Ente si aggiunge a quella della persona fisica, che ha commesso
materialmente il reato nell’interesse dell’Ente.
La previsione della responsabilità amministrativa di cui al Decreto coinvolge, nella
repressione degli illeciti penali ivi espressamente previsti, gli Enti che abbiano tratto
vantaggio e/o interesse dalla commissione del reato. La responsabilità dell’Ente è
peraltro esclusa nei casi in cui il reato, pur rivelatosi vantaggioso per l’Ente, è stato
commesso dal soggetto perseguendo esclusivamente il proprio interesse o quello di
soggetti terzi.
Il Decreto, nella sua stesura originaria, elencava, tra i reati dalla cui commissione è
fatta derivare la responsabilità amministrativa degli Enti, esclusivamente quelli
realizzati nei rapporti con la pubblica amministrazione.
Successivamente sono stati aggiunte numerose altre categorie di reati presupposto, fino
allo stato attuale dell’elenco, che si riporta qui di seguito e meglio dettagliato
nell’allegato A del Modello:
1. Reati commessi in danno della Pubblica Amministrazione (artt. 24, 25 e
25 decies del Decreto):
- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.);
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Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell’Unione Europea (art.
640, comma 2, n. 1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis
c.p.);
- Frode informatica (art. 640-ter c.p.);
Indebita percezione di contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del
Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (art. 2 legge 23 dicembre 1986, n.898);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l’esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri
d’ufficio, anche dell’incaricato di pubblico servizio, circostanze aggravanti e pene per
il corruttore (artt. 318, 319, 319-bis, 320 e 321 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari e pene per il corruttore (art. 319-ter e 321 c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità e pene per il corruttore (art. 319-
quater e 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione,
induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di
membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di
assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari
delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);
- Peculato (art. 314 c.p.);
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili
- Peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 c.p.);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci
all’autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).
2. Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24 bis del Decreto):
- Documenti informatici (art. 491 -bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri
mezzi atti all‘accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni
informatiche o telematiche (art. 617-quater);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri
mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o
telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- Estorsione (c.d. informatica) (art. 629, terzo comma c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis
c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di
interesse pubblico (art. 635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
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- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o
programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o
telematico (Art. 635-quater.1 c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art.
635-quinquies c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma
elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- Fattispecie in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1 co.
11 D.L. 105/2019).
3. Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del Decreto):
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o
psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione,
detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo
guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di più armi comuni da
sparo escluse quelle di cui all’art. 2, c. 3 Legge 18 aprile 1975 n. 110 (art. 407, comma
2, lett. a), n. 5 c.p.p.).
4. Reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori in
bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis del Decreto):
- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto,
di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art.
455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione
o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di
pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla
falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di
brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).
5. Delitti contro l’industria e il commercio (art. 25 bis 1 del Decreto):
- Turbata libertà dell’industria e del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
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- Frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà
industriale (art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei
prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).
6. Reati societari (art. 25 ter del Decreto):
- False comunicazioni sociali e fatti di lieve entità (art.2621 e 2621-bis c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art.2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art.
2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art.
2638 c.c.).
7. Corruzione tra privati (art. 25 ter comma 1 lettera s-bis del Decreto):
Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.).
8. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico
previsti dal codice penale e dalle leggi speciali e delitti posti in essere in violazione
di quanto previsto dall’art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione
del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9.12.1999 (art. 25 quater del
Decreto).
Costituiscono reato presupposto tutti i delitti con finalità di terrorismo o eversione
dell’ordine democratico previsti dal codice penale e dalla legislazione complementare,
nonché i delitti diversi da questi ultimi ma posti in essere in violazione di quanto
stabilito dall’art. 2 della Convenzione di New York.
Tra le fattispecie previste dal codice penale, le più rilevanti sono le seguenti:
- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione
dell’ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater
c.p.);
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- Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater .1
c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art.
270-quinquies c.p.);
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1
c.p.);
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato
(art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo e mediante associazione (art. 304 e
305 c.p.);
- Formazione di banda armata, partecipazione alla stessa, assistenza ai
partecipanti di cospirazione o di banda armata (art. 306 e 307 c.p.).
Tra le fattispecie previste da leggi speciali, le più rilevanti sono le seguenti:
- art. 1 della Legge 6 febbraio 1980, n. 15 concernente misure urgenti per la
tutela dell’ordine democratico e della sicurezza pubblica. Tale legge prevede, in
particolare, quale circostanza aggravante - in relazione a qualsiasi reato - che lo stesso
sia stato “commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico”.
Ne consegue che qualsiasi delitto previsto dal codice penale o dalle leggi speciali,
anche diverso da quelli espressamente diretti a punire il terrorismo, potrebbe generare
responsabilità in capo alla società ai sensi dell’art. 25-quater del D.Lgs. 231/2001, se
commesso con finalità di terrorismo;
legge del 10 maggio 1976 n. 342, in materia di repressione di delitti contro la sicurezza
della navigazione aerea;
- legge del 28 dicembre 1989 n. 422, in materia di repressione dei reati diretti
contro la sicurezza della navigazione marittima e dei reati diretti contro la sicurezza
delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale;
- Delitti commessi in violazione dell’art. 2 della Convenzione di New York del
9 dicembre 1999.
9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1
del Decreto)
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).
10. Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies del Decreto):
- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p., comma 1 e 2);
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
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- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art.
600-quinquies c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione e di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
- Adescamento di minorenni (art.609-undecies c.p.).
11. Abusi di mercato (art. 25 sexies del Decreto):
- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione
o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del
TUF);
- Manipolazione del mercato (art. 185 del TUF).
12. Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con
violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul
lavoro (art. 25 septies del Decreto):
- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.).
13. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza
illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies del Decreto):
- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648ter c.p.).
- Autoriciclaggio (art.648ter. 1 c.p.)
14. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e
trasferimento fraudolento di valori (art. 25 octies.1 del Decreto)
- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art.
493-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici
diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti
(art. 493-quater c.p.);
- Trasferimento fraudolento di valori
- Frode informatica nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di
denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.).
15. Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25 novies del
Decreto):
Diffusione di un’opera dell’ingegno protetta (o parte di essa), tramite un sistema di reti
telematiche (art. 171, comma 1, lett a-bis), e comma 3, della Legge n. 633/1941);
Gestione abusiva di programmi per elaboratori e di banche dati protette (art. 171-bis
della Legge n. 633/1941);
Gestione abusiva di opere a contenuto letterario, musicale, multimediale,
cinematografico, artistico (art. 171-ter della Legge n. 633/1941);
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Gestione impropria di supporti esenti da obblighi di contrassegno ovvero non
assolvimento fraudolento degli obblighi di contrassegno (art. 171-septies della Legge
n. 633/1941);
Gestione abusiva o comunque fraudolenta di apparati atti alla decodificazione di
trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171- octies della legge
633/1941).
16. Reati Ambientali (art. 25 undecies del Decreto):
- Inquinamento ambientale (art.452-bis c.p.);
- Disastro ambientale (art.452-quater c.p.);
- Delitti colposi contro l’ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);
- Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452-sexies c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura prelievo, detenzione di esemplari di specie
animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (art. 733-
bis c.p.);
- Scarichi illeciti in acque reflue (art. 137 del D. Lgs. 152/2006);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 del D. Lgs. n. 152/2006);
- Bonifica dei siti (art. 257 del D. Lgs. n. 152/2006);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e
dei formulari (art. 258 comma 4 secondo periodo del D. Lgs. n. 152/2006);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 del D. Lgs. n. 152/2006);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.,
);
- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis del
D. Lgs. n. 152/2006);
- Emissioni in atmosfera (art. 279 comma 5 del D. Lgs n.152/2006);
- Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione
(artt.1 commi 1 e 2, art. 2 commi 1 e 2 e art. 6 comma 4 della Legge n. 150/1992);
- Alterazione certificati per introduzione specie protette nella Comunità europea
(art. 3 -bis comma 1 della Legge n.150/1992);
- Tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente (art. 3, comma 6, della legge n.
549/1993);
- Inquinamento doloso e colposo dell’ambiente marino realizzato mediante lo
scarico delle navi (art. 8 commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 202/2007 e art. 9 commi 1 e 2 del
D. Lgs. n. 202/2007).
17. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25
duodecies del Decreto):
Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 -bis,
D.Lgs. 286/1998);
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter D.Lgs.
286/1998);
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 5 D.Lgs. 286/1998).
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18. Razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies del Decreto):
Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e etnica e
religiosa (art. 604-bis c.p.).
19. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa
e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies
del Decreto)
- Frode in competizioni sportive (art. 1 L. 401/1989);
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 1 L. 401/1989).
20. Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies del Decreto)
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per
operazioni inesistenti (art. 2 d. lgs. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 d. lgs.
74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d. lgs. 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d. lgs. 74/2000);
- Reati commessi nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri al fine di
evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci
milioni di euro, quali a) Dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. 74/2000); b) Omessa
dichiarazione (art. 5 d.lgs. 74/2000); c) Indebita compensazione (art. 10-quater d.lgs.
74/2000).
21. Reati transnazionali (estensione del Decreto mediante introduzione della
L. 16 marzo 2006, n. 146, art. 10):
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri (art.
291 quater D.P.R. 43/1973);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e
psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990);
- Disposizioni contro l’immigrazione clandestina (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter,
D.Lgs. 286/1998);
- Intralcio alla giustizia: induzione a non rendere dichiarazioni (art. 377 bis c.p.);
- Intralcio alla giustizia: favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).
22. Reati di contrabbando (art. 25 sexiesdecies del Decreto)
- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli
spazi doganali (art. 282 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio
1973, n.43);
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 del
decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n.43);
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 del decreto del
Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n.43);
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- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 dal decreto
del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n.43);
- Contrabbando nelle zone extra-dogali (art. 286 del decreto del Presidente della
Repubblica del 23 gennaio 1973, n.43);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali
(art. 287 dal decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n.43);
- Contrabbando nei depositi doganali (articolo 288 del decreto del Presidente
della Repubblica del 23 gennaio 1973, n.43);
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 del decreto del
Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n.43);
- Contrabbando nell’esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art.
290 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n.43);
- Contrabbando nell’importazione od esportazione temporanea (art. 291 del
decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n.43);
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis dal decreto del Presidente
della Repubblica del 23 gennaio 1973, n.43);
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri
(art. 291-ter dal decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n.43);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati
esteri (art. 291-quater dal decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973,
n.43);
- Altri casi di contrabbando (art. 292 dal decreto del Presidente della Repubblica
del 23 gennaio 1973, n.43).
23. Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies del Decreto)
- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.);
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.);
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso
illecito di beni culturali e paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);
- Contraffazione di opere d’arte (art. 518-quaterdecies c.p.).
24. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e
paesaggistici (art. 25 duodevicies del Decreto)
- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies
c.p.).
Costituisce poi reato presupposto la mancata osservanza delle eventuali sanzioni
interdittive che fossero applicate all’Ente (v. art. 23 del Decreto).
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Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01
Le sanzioni previste dalla legge a carico degli Enti in conseguenza della commissione
o tentata commissione degli specifici reati sopra menzionati consistono in:
● sanzioni pecuniarie fino ad un massimo di Euro 1.549.370,00 (con possibile
sequestro conservativo in sede cautelare);
● sanzioni interdittive (applicabili anche come misura cautelare) di durata non
inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, che a loro volta, possono consistere in:
o interdizione dall’esercizio dell’attività;
o sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla
commissione dell’illecito;
o divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
o esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale
revoca di quelli concessi;
o divieto di pubblicizzare beni o servizi;
● confisca del profitto che l’ente ha tratto dal reato (con possibile sequestro
conservativo, in sede cautelare);
● pubblicazione della sentenza di condanna (che può essere disposta in caso di
applicazione di una sanzione interdittiva).
Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali sono
espressamente previste quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
● l’Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato
commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all’altrui
direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o
agevolata da gravi carenze organizzative;
● in caso di reiterazione degli illeciti.
1.2 L’adozione del Modello quale esimente
La norma prevede una specifica forma di esonero laddove l’Ente dimostri di aver posto
in essere un Modello organizzativo e di gestione idoneo a prevenire la commissione dei
reati presupposto, vigilando con continuità sul suo funzionamento, sulla sua efficacia e
aggiornandolo in funzione dell’evoluzione del contesto organizzativo dell’Ente stesso e
del quadro normativo.
Detti modelli di organizzazione, gestione e controllo, devono rispondere alle seguenti
esigenze:
1. individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti
dal Decreto;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e
l’attuazione delle decisioni dell’Ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la
commissione di tali reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a
vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei Modelli;
5. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle
misure indicate nei Modelli.
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Ove il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di
amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di
autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la
gestione e il controllo dello stesso, l’Ente non risponde se prova che:
1. l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della
commissione del fatto, Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati
della specie di quello verificatosi;
2. il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei Modelli e di curare
il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’Ente dotato di autonomi
poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza - ODV);
3. i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i Modelli;
4. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di
controllo in ordine ai Modelli.
Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o
alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l’Ente è responsabile se la
commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di
direzione e vigilanza.
2. L’Adozione del Modello da parte dell’Ente
2.1 Motivazioni all’adozione del Modello
L’Ente è convinto che l’adozione del Modello costituisca, oltre che un valido
strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano all’interno dell’Ente e per
conto del medesimo, affinché tengano comportamenti corretti nell’espletamento delle
proprie attività, anche un imprescindibile mezzo di prevenzione contro il rischio di
commissione dei reati.
A tal fine, sebbene l’adozione del Modello non sia prevista dalla legge come
obbligatoria, l’Ente è convinto che l’adozione e l’efficace attuazione del Modello
stesso non solo consentano di beneficiare dell’esimente prevista dal D.Lgs. 231/2001,
ma migliorino, nei limiti previsti dallo stesso, la propria capacità di gestione dei
processi interni, limitando il rischio di commissione dei reati.
2.2 Obiettivi e finalità del Modello
Scopo del Modello è implementare un sistema organico che ragionevolmente prevenga
la commissione di reati, diffondendo altresì in tutti coloro che operano per conto
dell’Ente la consapevolezza di poter incorrere, a fronte di comportamenti scorretti, in
sanzioni penali ed amministrative.
In particolare, attraverso l’adozione del Modello, l’Ente si propone di perseguire le
seguenti principali finalità:
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1. determinare, in tutti coloro che operano per conto dell’Ente nell’ambito di
attività delineate in premessa (ossia le attività con rilevanza commerciale svolte in
Italia, nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto), la
consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate,
in conseguenze disciplinari e/o contrattuali oltre che in sanzioni penali e
amministrative, anche a carico dell’Ente;
2. ribadire che ogni forma di comportamento illecito è fortemente condannata
dall’Ente, in quanto contraria, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi
etici ai quali l’Ente si attiene nell’esercizio delle proprie attività;
3. consentire all’Ente, grazie ad un costante controllo e ad un’attenta vigilanza, il
monitoraggio sulle aree di attività a rischio, intervenendo tempestivamente per
prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi e sanzionare i comportamenti
contrari al proprio Modello.
2.3. Strutture e elementi costitutivi del Modello
Il Modello, la cui presente parte generale costituisce il documento di sintesi descrittivo,
è un sistema normativo interno diretto a garantire la formazione, l’attuazione e il
controllo delle decisioni dell’Ente in relazione ai rischi-reato da prevenire, costituito
dai seguenti strumenti:
a. un Codice Etico, che fissa i principi generali di comportamento;
b. una Parte Speciale che descrive i vari processi, ne analizza la rilevanza e
identifica le attività a rischio, gli obiettivi di controllo ed i presidi esistenti;
c. uno schema riepilogativo dei flussi informativi verso l’Organismo di
Vigilanza, finalizzati a consentire l’efficace svolgimento dell’attività di monitoraggio
da parte di quest’ultimo.
d. un sistema di istruzioni, documenti e procedure interne, teso a disciplinare
in dettaglio le modalità per assumere ed attuare decisioni nelle aree a rischio di
commissione dei reati previsti dal Decreto, nonché volte a garantire la documentazione
e/o verifica delle operazioni in dette aree;
e. un sistema di deleghe e di poteri che assicuri una chiara e trasparente
rappresentazione dei processi di formazione e di attuazione delle decisioni.
2.4 Mappa delle attività “sensibili”
Al fine di raggiungere gli obiettivi descritti al paragrafo 2.2 che precede, è stata
effettuata una attività di mappatura/risk assessment delle attività svolte dall’Ente e che
hanno rilevanza nei confronti di terzi. In particolare, l’attività – svolta con l’ausilio di
professionisti specializzati - si è espletata attraverso sopralluoghi presso dieci sedi
operative e video/audio conferenze con tre sedi operative dell’Ente. In particolare, i
sopralluoghi sono stati effettuati nelle Sedi dove viene esercitata l’attività didattica
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ubicate in Gorgonzola, Vercelli, Bologna, Cava de’ Tirreni, Manfredonia, Termoli e
Reggio Calabria e nelle Sedi ove viene esercitata l’attività ricettiva ubicate in Milano,
Armeno e Alassio. Le video/audio conferenze sono state tenute con le Sedi di
Mandello del Lario, Borgaro Torinese e Sarzana presso le quali viene esercitata
l’attività didattica.
A conferma dell’attenzione dell’Ente ai temi della compliance, l’attività di
mappatura/risk assessment in ambito D. Lgs. 231/01 è stato affiancato dall’ulteriore
attività di assessment del rispetto della normativa in ambito data privacy, cui ha fatto
seguito un action plan culminato con la redazione dei documenti relativi alle misure
organizzative richieste dalla normativa applicabile.
Nelle fasi di analisi sono stati presi in considerazione i processi nei quali si articola
l’attività dell’Ente Provincia, suddivisi, quando necessario e per quanto necessario, in
attività ed azioni, sia attraverso interviste ai Soggetti Apicali e ai Soggetti Sottoposti,
sia attraverso una verifica delle prassi operative in essere presso le varie sedi, nonché
attraverso la valutazione della documentazione rilevante (sistema di poteri, deleghe e
procure, organigramma, policy e procedure vigenti).
L’attività di mappatura/risk assessment ha altresì coinvolto i professionisti incaricati di
gestire la contabilità e gli adempimenti fiscali per conto dell’Ente, ponendo particolare
focus sulla verifica delle procedure adottate nelle varie Sedi relativamente alla gestione
dei flussi finanziari ed amministrativi nonché sul rispetto delle disposizioni di legge in
materia di autorizzazioni amministrative.
All’esito dell’attività sopra descritta, sono state individuate, in base alle valutazioni
sulla natura dei rischi presunti, le principali aree e le relative attività da sottoporre ad
analisi per le finalità previste dal Decreto.
L’attività di mappatura ha consentito l’individuazione delle principali fattispecie di
potenziale rischio/reato nell’ambito delle principali attività dell’Ente identificate come
“sensibili”.
Le risultanze di tale attività sono riassunte all’interno della parte speciale, ove
all’interno di ciascun capitolo sono dettagliati i processi e le aree sensibili e i relativi
presidi predisposti dall’Ente per mitigare i rischi individuati.
2.5 Adozione del Modello
Gli organi direttivi dell’Ente e della Congregazione cooperano affinché l’Ente sia
sempre dotato di un Modello idoneo a ragionevolmente prevenire la commissione dei
reati presupposto.
Come anticipato in premessa, la Congregazione è organizzata secondo una struttura
piramidale, ove la Superiora Generale pro tempore e il suo Consiglio, nominati dal
Capitolo Generale, hanno responsabilità sulla gestione delle attività della
Congregazione nel suo complesso, a livello mondiale, mentre le attività a livello
nazionale sono gestite da Superiore Provinciali pro tempore (ove la Provincia
Ecclesiastica non necessariamente coincide con i confini nazionali di Stati sovrani). Gli
Enti civilmente riconosciuti operanti sul territorio di singoli stati sono dunque posti
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sotto il controllo e la gestione dei Consigli Provinciali, che nominano – ove necessario
– legali rappresentati degli Enti a fini civili.
In virtù di quanto precede, l’adozione del Modello compete alla legale rappresentante
pro tempore dell’Ente, previa delibera del Consiglio Provinciale competente in Italia.
3. Il Codice Etico
Il Codice Etico della Congregazione costituisce parte essenziale del Modello.
Nel Codice Etico sono espressi i principi etici fondamentali che costituiscono elementi
essenziali e funzionali per il corretto svolgimento della collaborazione con l’Ente ad
ogni livello e la cui violazione comporta l’applicazione delle sanzioni di cui al capitolo
6 della presente parte generale.
Tali principi sottolineano la necessità di:
1. rispettare le leggi, le normative vigenti e i regolamenti interni dell’Ente;
2. improntare lo svolgimento delle attività da parte di tutti i Destinatari a criteri di
diligenza, competenza, professionalità e legalità.
A seguito della sua adozione, il Codice Etico viene consegnato ai Destinatari,
conformemente a quanto disposto al capitolo 5 di questa Parte Generale.
4. L’Organismo di Vigilanza
4.1 Istituzione dell’Organismo di Vigilanza
L’esenzione dalla responsabilità amministrativa – come disciplinata dall’art. 6, 1°
comma, lett. b) e d) del D.Lgs. 231/2001 – prevede l’obbligatoria istituzione di un
Organismo dell’Ente, dotato sia di un autonomo potere di controllo (che consenta di
vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello) sia di un autonomo potere di
iniziativa, a garanzia del costante aggiornamento dello stesso.
Secondo le indicazioni provenienti dalle linee guida sviluppatesi in materia e
dall’interpretazione fornita da giurisprudenza e dottrina, l’Organismo di Vigilanza
dovrebbe essere un organismo interno all’Ente, in posizione di terzietà e di
indipendenza rispetto agli altri organi dello stesso, in particolare dotato dei seguenti
requisiti:
a. autonomia e indipendenza: la posizione dell’Organismo di Vigilanza
nell’Ente deve garantire l’autonomia dell’iniziativa di controllo da ogni forma di
interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque organismo dell’Ente, ivi
compreso l’organo direttivo. Tale autonomia va intesa in senso non meramente
formale, nel senso che è necessario che l’ODV:
- sia dotato di effettivi poteri di ispezione e controllo;
- abbia possibilità di accesso alle informazioni rilevanti;
- sia dotato di risorse (anche finanziarie) adeguate;
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- possa avvalersi di strumentazioni, supporti ed esperti nell’espletamento della
sua attività di monitoraggio.
All’Organismo di Vigilanza deve poi essere garantita indipendenza gerarchica: né
l’Organismo nel suo complesso, né la maggioranza dei suoi membri presi
singolarmente, devono essere direttamente coinvolti in attività gestionali o essere
titolari all’interno dell’Ente di funzioni di tipo esecutivo.
I membri dell’ODV non debbono essere legati ai dirigenti dell’Ente o all’Ente da
nessun vincolo di tipo parentale, né da interessi economici rilevanti (ad es.
partecipazioni azionarie);
b. professionalità: i componenti dell’ODV devono avere conoscenze specifiche
in relazione alle tecniche utili per prevenire la commissione di reati, per scoprire quelli
già commessi e individuarne le cause, nonché per verificare il rispetto del Modello e,
quando necessario, proporre gli indispensabili aggiornamenti del Modello. I
componenti esterni devono possedere, complessivamente, adeguata professionalità in
materia giuridico- penale ed in materia economico-aziendale;
c. continuità d’azione, da sviluppare mediante una struttura dedicata ad una
costante vigilanza sul rispetto del Modello, in grado di verificare costantemente
l’effettività ed efficacia del Modello stesso e provvedere al suo continuo
aggiornamento. Tale struttura dovrà essere caratterizzata da una limitata revocabilità.
La durata della carica inoltre deve essere sufficientemente lunga da consentire un
esercizio stabile e professionale della funzione, ma non tanto da creare forti legami con
il vertice da cui potrebbero scaturire situazioni di condizionamento.
In considerazione di quanto sopra e delle specificità della propria realtà, l’Ente ha
ritenuto di istituire un Organismo di Vigilanza di struttura plurisoggettiva, composto da
almeno tre membri effettivi, dei quali uno con funzioni di Presidente. Il Presidente
dell’Organismo di Vigilanza viene nominato tra i soggetti esterni all’Ente.
I membri dell’Organismo di Vigilanza, nominati dalla Legale Rappresentante pro
tempore dell’Ente previa delibera del Consiglio Provinciale, sono individuati tra
soggetti interni od esterni all’Ente che abbiano le conoscenze e capacità tecniche
necessarie allo svolgimento dei compiti dell’Organismo. La maggioranza dei
componenti dell’Organismo di Vigilanza dovrà essere individuata tra soggetti esterni
all’Ente. Nel caso in cui tutti i componenti fossero esterni all’Ente, dovrà essere
individuato un referente interno, che supporti l’attività dell’OdV massimizzandone la
continuità di azione.
I membri dell’Organismo di Vigilanza dell’Ente dovranno:
- adempiere al proprio incarico con la diligenza richiesta dalla natura
dell’incarico, dalla natura dell’attività esercitata e dalle proprie specifiche competenze;
- essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’art. 109 del D. Lgs.
1° settembre 1993, n. 385. La mancanza di tali requisiti costituisce causa di
ineleggibilità e/o di decadenza dell’Organismo di Vigilanza e dei suoi componenti.
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Non possono ricoprire il ruolo di membri dell’Organismo di Vigilanza e, se nominati,
decadono dall’incarico:
a. soggetti che abbiano svolto funzioni di amministrazione – nei tre esercizi
precedenti alla nomina quale membro dell’Organismo di Vigilanza – di imprese
sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
b. ii) soggetti che abbiano intrattenuto un rapporto di pubblico impiego e che in
tale veste, nei tre anni precedenti l’incarico, abbiano esercitato poteri autoritativi o
negoziali verso l’Ente per conto delle pubbliche amministrazioni;
c. iii) coloro che si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità e di decadenza
previste dall’art. 2399 del Codice civile;
d. iv) soggetti che siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte
dall’autorità giudiziaria ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti
della riabilitazione, ovvero siano stati condannati, salvi gli effetti della riabilitazione:
i. per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria,
finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori
mobiliari e/o di strumenti di pagamento;
ii. per uno dei delitti previsti nel titolo XI del Libro V del Codice civile e nel
regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;
iii. per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica,
contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per
un delitto in materia tributaria;
iv. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto
non colposo.
Per l’eventuale componente interno non trovano applicazione le condizioni di
ineleggibilità previste dall’art. 2399, comma 1, lettera c), del Codice civile.
Non possono essere componenti dell’ODV coloro ai quali sia stata applicata su
richiesta delle parti una delle pene previste nei precedenti punti a), b), c), d), salvo il
caso dell’estinzione del reato.
I soggetti che assumeranno il ruolo di membri dell’ODV dovranno autocertificare di
non trovarsi in nessuna delle condizioni sopra indicate, impegnandosi espressamente a
comunicare alla legale rappresentante pro tempore dell’Ente le eventuali modifiche al
contenuto di tale dichiarazione, non appena si dovessero verificare.
La sussistenza e la permanenza di tali requisiti soggettivi vengono in ogni caso, di
volta in volta, accertate dalla legale rappresentante pro tempore dell’Ente, se del caso
tramite l’ausilio di consulenti, sia preliminarmente alla nomina sia durante tutto il
periodo in cui i componenti dell’Organismo di Vigilanza resteranno in carica. Il venir
meno dei predetti requisiti in costanza di mandato determina la decadenza
dell’incarico.
Gli organi direttivi della Provincia competente o della Congregazione si coordinano
affinché l’Ente sia sempre dotato di un Organismo di Vigilanza operativo e dotato dei
requisiti prescritti.
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In proposito, la nomina e la revoca dell’Organismo di Vigilanza competono alla Legale
Rappresentante pro tempore dell’Ente, previa delibera del Consiglio Provinciale
competente.
I membri dell’Organismo di Vigilanza sono revocabili solo per giusta causa. In caso di
revoca, decadenza o scadenza del mandato, la Legale Rappresentante dell’Ente, previa
delibera del Consiglio Provinciale competente, provvede tempestivamente alla
sostituzione del componente revocato o decaduto, previo accertamento della
sussistenza in capo al nuovo componente dei requisiti soggettivi sopra indicati.
Al fine di garantire l’efficace e costante attuazione del Modello, nonché continuità
d’azione, la durata dell’incarico dell’Organismo di Vigilanza è fissata in tre anni,
rinnovabili con provvedimento della Legale Rappresentante pro tempore dell’Ente,
previa delibera del Consiglio Provinciale competente.
I membri dell’Organismo di Vigilanza potranno recedere dall’incarico in ogni
momento, mediante preavviso di almeno due mesi, senza dover addurre alcuna
motivazione.
La Legale Rappresentante pro tempore dell’Ente si riserva di stabilire, previa delibera
del Consiglio Provinciale competente, per l’intera durata della carica, il compenso
annuo per i soggetti che ricopriranno il ruolo di membri dell’Organismo di Vigilanza.
L’Organismo di Vigilanza risponde del proprio operato direttamente alla Legale
Rappresentante pro tempore dell’Ente e al Consiglio Provinciale competente e non è
legato alle strutture operative dell’Ente e/o della Congregazione da alcun vincolo
gerarchico, in modo da garantire la sua piena autonomia ed indipendenza di giudizio
nello svolgimento dei compiti che gli sono affidati.
L’Organismo di Vigilanza provvede, a propria volta, a disciplinare le regole per il
proprio funzionamento, formalizzandole in apposito regolamento (“Regolamento
dell’Organismo di Vigilanza”).
Ai fini dello svolgimento del ruolo e della funzione di Organismo di Vigilanza, al
predetto organo sono attribuiti dalla Legale Rappresentante pro tempore dell’Ente i
poteri d’iniziativa e di controllo e le prerogative necessari allo svolgimento dell’attività
di vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello ed all’aggiornamento
dello stesso in conformità alle prescrizioni di cui al Decreto (si veda paragrafo che
segue).
Inoltre, ai fini specifici dell’esecuzione delle attività di vigilanza e di controllo, la
Legale Rappresentante pro tempore dell’Ente, previa delibera del Consiglio
Provinciale competente, tenuto conto anche delle attività dell’Organismo di Vigilanza,
attribuisce allo stesso un budget di spesa annuale per lo svolgimento dell’attività, in
piena autonomia economica e gestionale. Detto budget sarà di volta in volta aggiornato
a seconda delle specifiche esigenze che si verranno a determinare a cura
dell’Organismo di Vigilanza. Eventuali superamenti del budget determinati da
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Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01
necessità specifiche saranno comunicati dall’Organismo di Vigilanza alla Legale
Rappresentante pro tempore dell’Ente.
L’Organismo di Vigilanza, valutata periodicamente la sua adeguatezza in termini di
struttura organizzativa e di poteri conferiti, propone alla Legale Rappresentante pro
tempore dell’Ente ed al Consiglio Provinciale competente le eventuali modifiche e/o
integrazioni ritenute necessarie al suo ottimale funzionamento nel rispetto della
normativa vigente.
L’Organismo di Vigilanza può avvalersi – laddove necessario – del supporto di
Consacrate e/o dipendenti dell’Ente, nonché di consulenti esterni.
4.2 Funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza
All’Organismo di Vigilanza sono conferiti i seguenti compiti:
1) verificare l’osservanza delle prescrizioni del Modello in relazione alle attività
con rilevanza commerciale svolte dall’Ente in Italia, segnalando le eventuali
inadempienze e i settori che risultano più a rischio, in considerazione delle violazioni
verificatesi;
2) verificare l’efficienza ed efficacia del Modello nel prevenire gli illeciti di cui al
D.Lgs. 231/2001;
3) segnalare alla legale rappresentante dell’Ente eventuali necessità od
opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di
adeguamento dello stesso, anche in relazione a mutate condizioni normative o di
organizzazione interna dell’Ente o della Congregazione;
4) segnalare alla Legale Rappresentante pro tempore dell’Ente e al Consiglio
Provinciale competente, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del
Modello che possano comportare l’insorgere di una responsabilità in capo all’Ente.
Per un efficace svolgimento delle predette funzioni, all’Organismo di Vigilanza sono
affidati i seguenti compiti e poteri:
- elaborare ed implementare un programma di verifiche sull’effettiva
applicazione dei protocolli di cui al Modello nelle aree di attività a rischio e sulla loro
efficacia;
- richiedere la verifica periodica della mappa delle aree a rischio al fine di
adeguarla ai mutamenti dell’attività e/o della struttura interna dell’Ente;
- effettuare le attività di controllo sul funzionamento del Modello, anche tramite
le opportune risorse interne e/o esterne;
- effettuare verifiche mirate su situazioni ritenute particolarmente a rischio;
- verificare l’adeguatezza delle iniziative di informazione e formazione svolte
sui principi, i valori e le regole di comportamento contenute nel Modello, nonché
verificare il livello di conoscenza dello stesso da parte dei Destinatari;
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Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01
- raccogliere tutte le informazioni in merito ad eventuali violazioni delle
prescrizioni contemplate dal Modello ed effettuare le eventuali conseguenti indagini;
- porre in essere o proporre agli organi direttivi le azioni correttive necessarie
per migliorare l’efficacia del Modello;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al
Modello;
- monitorare l’adeguatezza del sistema sanzionatorio previsto per i casi di
violazione delle regole definite dal Modello;
- coordinarsi con gli organi interni dell’Ente e della Congregazione, anche
attraverso apposite riunioni, per il migliore monitoraggio delle attività in relazione alle
procedure stabilite dal Modello, o per l’individuazione di nuove aree a rischio, nonché,
in generale, per la valutazione dei diversi aspetti attinenti all’attuazione del Modello;
- coordinarsi con i responsabili delle attività svolte dall’Ente, al fine di
promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei
principi del Modello e per assicurare la predisposizione della documentazione
organizzativa interna necessaria al funzionamento dello stesso, contenente istruzioni,
chiarimenti od aggiornamenti;
- riportare periodicamente agli organi direttivi le risultanze delle attività di
verifica svolte.
A tal fine l’Organismo di Vigilanza avrà facoltà di:
- accedere ad ogni e qualsiasi documento interno dell’Ente relativo all’attività di
rilevanza commerciale svolta da quest’ultimo in Italia;
- avvalersi, sotto la propria diretta sorveglianza e responsabilità, d’intesa con la
legale rappresentante dell’Ente, dell’ausilio di soggetti interni od esterni all’Ente
stesso, cui demandare lo svolgimento delle attività operative di verifica;
- procedere in qualsiasi momento, nell’ambito della propria autonomia e
discrezionalità, ad atti di verifica riguardo all’applicazione del Modello, esercitabili
anche disgiuntamente da ciascuno dei suoi componenti;
- chiedere ed ottenere che i responsabili delle attività svolte dall’Ente e, ove
necessario, la Legale Rappresentante pro tempore, nonché i collaboratori, i consulenti,
ecc., forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per
il monitoraggio delle varie attività che rilevino ai sensi del Modello, o per la verifica
dell’effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative interne.
L’operato dell’Organismo di Vigilanza non può essere sindacato da nessun altro
organismo o struttura dell’Ente, fermo restando che la legale rappresentante dell’Ente
ha il compito di vigilare sull’adeguatezza degli interventi dell’Organismo di Vigilanza.
L’Organismo di Vigilanza, conseguentemente alle verifiche effettuate, alle modifiche
normative di volta in volta intervenute nonché all’accertamento dell’esistenza di nuove
aree di attività a rischio, evidenzia alla Legale Rappresentante pro tempore dell’Ente
l’opportunità che l’Ente stesso proceda ai relativi adeguamenti ed aggiornamenti del
Modello.
L’Organismo di Vigilanza verifica che le eventuali azioni correttive raccomandate
vengano intraprese dai responsabili interni competenti.
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Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01
In presenza di problematiche interpretative o di quesiti sul Modello, i Destinatari
possono rivolgersi all’Organismo di Vigilanza per i chiarimenti opportuni.
4.3 Flussi informativi dall’Organismo di Vigilanza verso i vertici dell’Ente
L’Organismo di Vigilanza informa la Legale Rappresentante pro tempore dell’Ente e il
Consiglio Provinciale competente in merito alla propria attività:
- in via periodica, mediante una relazione scritta circa l’applicazione del
Modello, i controlli effettuati e le anomalie riscontrate e circa le azioni correttive
intraprese o da intraprendere, da predisporsi almeno annualmente;
- in via periodica, mediante invio con cadenza annuale del piano delle attività
che l’OdV intende svolgere per adempiere ai compiti assegnatigli;
- di volta in volta, senza indugio, in caso di segnalazioni di violazioni del Codice
Etico e/o del Modello da parte di qualsiasi Destinatario.
L’Organismo di Vigilanza può essere consultato in qualsiasi momento dalla legale
rappresentante dell’Ente per riferire in merito al funzionamento del Modello o a
situazioni specifiche. In caso di particolari necessità, può informare direttamente e su
propria iniziativa la Legale Rappresentante pro tempore dell’Ente e il Consiglio
Provinciale competente.
4.4 Flussi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza – La procedura
Whistleblowing
La legge n. 179/2017 a tutela del whistleblower ha introdotto all’art. 6 del Decreto
Legislativo n. 231/2001 il comma 2-bis, che originariamente prevedeva l’inserimento
di un canale di segnalazione degli illeciti all’interno del Modello di Organizzazione e
Gestione adottato dalla Società.
Il comma 2-bis è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, che ha
recepito la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del
diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che
segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.
La Società ha adottato una procedura per le segnalazioni delle violazioni
denominata “Procedura per la gestione delle segnalazioni di violazioni –
Whistleblowing” che costituisce parte integrante del Modello, i cui contenuti si
intendono in questa sede integralmente richiamati.
Le segnalazioni devono contenere la narrazione di fatti, eventi o circostanze che
possono costituire gli elementi fondanti dell’asserita violazione e deve essere effettuata
con un grado di dettaglio sufficiente a consentire, almeno astrattamente, di identificare
elementi utili o decisivi ai fini della verifica della fondatezza della segnalazione stessa.
In linea generale le segnalazioni possono contenere i seguenti elementi:
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- indicazione dell’area / settore dell’azienda a cui si riferisce la segnalazione;
- una descrizione chiara e completa dei fatti oggetto della segnalazione;
- ove conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i
fatti;
- generalità dell’eventuale soggetto segnalato o altri elementi che consentano di
identificare il/i soggetto/i che hanno posto in essere i fatti segnalati;
- se i fatti in oggetto sono già stati oggetto di segnalazione;
- l’indicazione e l’allegazione di eventuali documenti a supporto che possano
fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l’indicazione di
altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti1.
Sono consentite, in via generale, le segnalazioni anonime, ossia segnalazioni in cui le
generalità del segnalante non sono esplicitate né sono individuabili in maniera univoca
e immediata, che verranno prese in considerazione solo qualora le stesse contengano
informazioni puntuali, circonstanziate rispetto al contenuto della segnalazione e siano
supportate da idonea documentazione.
In tal caso le misure di protezione della persona segnalante si applicheranno anche ove
quest’ultima sia stata successivamente identificata.
L’Ente ha affidato la gestione del canale di segnalazione all’Organismo di Vigilanza,
in linea con quanto previsto dall’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 24/2023, ritenuto soggetto
autonomo e specificatamente formato sul tema whistleblowing.
All’Organismo di Vigilanza sono attribuite le seguenti responsabilità:
assicurare il funzionamento dell’intero processo di Segnalazione delle
violazioni in tutte le sue fasi come indicato nella presente Procedura;
provvedere ad esaminare tempestivamente le Segnalazioni ricevute svolgendo
il procedimento di istruttoria secondo quanto descritto nella presente Procedura;
assicurare, ove previsto, l’informativa periodica al Segnalante e al Segnalato in
merito agli sviluppi del procedimento;
assicurare che venga garantita la tracciabilità del processo e l’archiviazione di
tutta la documentazione inerente al processo;
riferire, direttamente e senza indugio - secondo quanto previsto dalla presente
Procedura - agli Organi dell’Ente le informazioni oggetto di Segnalazione, ove
rilevanti.
All’Organismo di Vigilanza è inoltre garantito l’accesso a tutte le strutture dell’Ente, a
tutta la documentazione ed alle informazioni ritenute necessarie per le attività di
verifica/riscontro.
Canale di segnalazione interno
1
Linee Guida ANAC: paragrafo 2.1.4 Gli elementi e le caratteristiche delle segnalazioni: “È necessario che
la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la delibazione dei fatti da parte dei
soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni negli enti e amministrazioni del settore pubblico
e privato nonché da parte di ANAC. In particolare, è necessario risultino chiare: o le circostanze di tempo
e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione; o la descrizione del fatto; o le
generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati. È
utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di
segnalazione, nonché l’indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.
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Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01
Le segnalazioni interne (ossia quelle effettuate usufruendo dei canali di segnalazione
messi a disposizione dall’Ente) possono essere inviate sia in forma scritta che in forma
orale.
Gli interessati possono presentare le segnalazioni attraverso i seguenti canali di
segnalazione interno:
-in forma scritta, analogica, in modalità cartacea, anche tramite l’invio di una lettera
raccomandata; è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la
prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento
di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati
identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite
in una terza busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “riservata all’Organismo di
Vigilanza”, al seguente indirizzo: Via Trionfale 130, 00136 Roma.
-In forma orale, tramite richiesta di incontro diretto con il gestore delle segnalazioni,
ossia l’OdV.
Previo consenso della persona segnalante, la segnalazione potrà essere documentata
anche “mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto
oppure mediante verbale. In caso di verbale, il Segnalante può verificare, rettificare e
confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione”.
5. Formazione e Comunicazione del Modello
5.1 Formazione in merito al contenuto del Modello alle consacrate, ai Dipendenti
e ai Collaboratori dell’Ente
Al fine di dare efficace attuazione al Modello, l’ODV, predispone, sulla base delle
concrete esigenze rilevate nel corso della propria attività, un piano di formazione
annuale delle Consacrate che operano in favore dell’Ente nelle attività con rilevanza
commerciale svolte da quest’ultimo in Italia, dei Dipendenti e dei Collaboratori che
operano direttamente all’interno della struttura dell’Ente.
In particolare, l’attività formativa avrà ad oggetto, tra l’altro, il Modello nel suo
complesso, il Codice Etico, il funzionamento dell’Organismo di Vigilanza, i flussi
informativi verso quest’ultimo ed il Sistema Disciplinare, i protocolli operativi
rilevanti ai fini del Modello, nonché tematiche concernenti i reati presupposto di
applicazione della responsabilità ex D.lgs. 231/01.
L’attività formativa sarà modulata, ove necessario, al fine di fornire ai suoi fruitori gli
strumenti adeguati per il pieno rispetto del dettato del Decreto in relazione all’ambito
di operatività e alle mansioni dei soggetti destinatari dell’attività formativa.
L’attività di formazione è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in
funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell’area in cui operano,
dell’avere o meno funzioni di rappresentanza dell’Ente nei confronti dei terzi.
L’attività formativa è gestita a cura dell’OdV, il quale potrà avvalersi del supporto di
consulenti e professionisti esterni; a tal riguardo, saranno fornite alle Consacrate che
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Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01
operano in favore dell’Ente, ai Dipendenti e ai Collaboratori che operano direttamente
all’interno della struttura dell’Ente tutte le informazioni relative al Modello (e al
relativo programma di formazione) tramite un’apposita attività formativa periodica,
che dovrà comprendere un incontro formativo con cadenza almeno annuale.
All’atto dell’assunzione dei Dipendenti e del conferimento dell’incarico ai
Collaboratori dovrà essere consegnato un adeguato set informativo documentale al fine
di assicurare loro le primarie conoscenze considerate essenziali per operare all’interno
dell’Ente (si veda paragrafo che segue).
Il contenuto dei corsi verrà indicato dall’Organismo di Vigilanza che, a tal fine,
nell’ambito della propria attività, potrà e dovrà indicare le materie e gli argomenti che
è opportuno trattare e approfondire o comunque sulle quali è necessario richiamare
l’attenzione dei destinatari dell’attività formativa.
L’Organismo di Vigilanza cura che il programma di formazione sia adeguato ed
efficacemente attuato. Le iniziative di formazione possono svolgersi anche a distanza o
mediante l’utilizzo di sistemi informatici.
La partecipazione delle Consacrate che operano in favore dell’Ente, dei Dipendenti e
dei Collaboratori alle attività formative è obbligatoria. L’OdV provvede a documentare
la partecipazione di dipendenti e collaboratori alle attività formative.
Idonei strumenti di comunicazione, se del caso in aggiunta all’invio degli
aggiornamenti via e-mail, saranno adottati per aggiornare le Consacrate che operano in
favore dell’Ente, i Dipendenti e i Collaboratori circa le eventuali modifiche apportate
al Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o
organizzativo.
5.2 Comunicazione del Modello alle Consacrate che operano in favore dell’Ente,
ai Dipendenti ed ai Collaboratori
Ogni Consacrata che opera in favore dell’Ente, ogni Dipendente ed ogni Collaboratore
dell’Ente è tenuto a:
a.acquisire consapevolezza dei contenuti del Modello;
b.conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
c.contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità,
all’efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello
stesso.
Al fine di garantire un’efficace e razionale attività di comunicazione, l’Ente promuove
ed agevola la conoscenza dei contenuti del Modello da parte delle Consacrate che
operano in favore dell’Ente, dei Dipendenti e dei Collaboratori, con grado di
approfondimento diversificato a seconda del grado di coinvolgimento nelle attività
sensibili, come individuate nella Parte Speciale del Modello.
L’informazione alle Consacrate che operano in favore dell’Ente, ai Dipendenti ed ai
Collaboratori in merito al contenuto del Modello viene assicurata tramite:
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-consegna o, comunque messa a disposizione del Modello e dei relativi allegati,
incluso il Codice Etico, al momento dell’assunzione/conferimento dell’incarico
all’interno dell’Ente, anche in via telematica;
- e-mail informative e consegna di documenti cartacei, anche ai fini dell'invio
periodico degli aggiornamenti del Modello.
L’Organismo di Vigilanza verifica che le strutture dell’Ente provvedano alla corretta
diffusione del Modello e dei relativi aggiornamenti.
A tutti i Dipendenti è richiesta la compilazione di una dichiarazione con la quale gli
stessi, preso atto del Modello, si impegnano ad osservare le prescrizioni in esso
contenute.
5.3 Comunicazione a consulenti e altri Soggetti Esterni
L’attività di comunicazione dei contenuti del Modello è indirizzata anche nei confronti
di quei Destinatari del Modello che intrattengano con l’Ente rapporti di natura
contrattuale, ma non siano Dipendenti, Collaboratori o Consacrate che operano in
favore dell’Ente.
A tal fine, il responsabile dell’attività che ha richiesto la prestazione da parte del
Soggetto Esterno, all’atto della sottoscrizione del relativo contratto provvede a
consegnare a quest’ultimo una copia del Codice Etico ed a far compilare una
dichiarazione con la quale il Soggetto Esterno, preso atto del contenuto del Codice
Etico, si impegna ad osservarne le prescrizioni.
Infine, in occasione dell’instaurazione di ogni nuovo rapporto, i contratti di valore
superiore ad Euro 5.000,00 con Soggetti Esterni che siano Destinatari del Modello
devono prevedere apposite clausole che indicano chiare responsabilità in merito al
mancato rispetto del presente Modello, quale ad esempio la seguente:
“[fornitore/consulente/collaboratore] si impegna alla più attenta e scrupolosa
osservanza delle vigenti norme di legge e, tra queste, in particolare si impegna a non
commettere alcuno dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001, nonché a rispettare e ad
adeguare i propri comportamenti ai principi ed alle prescrizioni espresse nel Codice
Etico adottato dalla Provincia Santa Giovanna Antida delle Suore della Carità
(l’”Ente”)(consegnata al [fornitore/consulente/collaboratore] al momento della
stipula del presente contratto) e che costituisce parte integrante del Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo dell’Ente, per quanto rilevanti ai fini
dell'esecuzione del presente contratto. Il mancato rispetto delle norme di legge o delle
prescrizioni contenute nel Codice Etico dell’Ente da parte del
[fornitore/consulente/collaboratore] è circostanza gravissima che, oltre a ledere il
rapporto fiduciario instauratosi tra l’Ente e [fornitore/consulente/collaboratore],
costituisce grave inadempimento del presente contratto, dando titolo e diritto all’Ente
di risolvere anticipatamente e con effetto immediato il presente contratto ai sensi
dell'art. 1456 c.c. e di ottenere il risarcimento dei danni”.
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6. Il Sistema Disciplinare e Sanzionatorio
6.1 Principi generali - Misure connesse alle segnalazioni di potenziali violazioni
(“whistleblowing”)
L’introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio, con sanzioni proporzionate alla
gravità della violazione rispetto alle infrazioni delle regole di cui al Modello da parte
dei Destinatari, rappresenta requisito imprescindibile per una piena efficacia del
Modello medesimo.
Le regole previste nel Modello sono assunte dall’Ente in piena autonomia, al fine del
miglior rispetto del precetto normativo; pertanto, l’applicazione delle sanzioni
prescinde sia dalla rilevanza penale della condotta, sia dall’avvio dell’eventuale
procedimento penale da parte dell’Autorità Giudiziaria, nel caso in cui il
comportamento da censurare integri una fattispecie di reato, rilevante o meno ai sensi
del Decreto. L’applicazione delle sanzioni potrà pertanto avere luogo anche se i
Destinatari abbiano posto esclusivamente in essere una violazione dei principi sanciti
dal Modello che non concretizzino un reato ovvero non determinino responsabilità
diretta dell’Ente.
Ai sensi dell’art. 6, comma 2-bis, del Decreto – da ultimo modificato dal D.lgs.
24/2023 – è altresì previsto un sistema sanzionatorio nei confronti dei soggetti che
violano la disciplina in materia di tutela del segnalante. In particolare, la normativa
prevede l’applicabilità di sanzione nei confronti dei soggetti che si rendono
responsabili dei seguenti illeciti:
(i) segnalazioni dolosamente o colposamente infondate;
(ii) violazione della riservatezza del segnalante;
(iii) applicazione di ritorsioni nei confronti del segnalante;
(iv) ostacolo o tentativo di ostacolo alla segnalazione.
6.2 Criteri generali di irrogazione delle sanzioni
Le sanzioni disciplinari potranno essere applicate nel caso di violazioni derivanti, a
titolo esemplificativo, da:
1. mancato rispetto dei principi di comportamento contenuti nel Modello e dei
relativi protocolli operativi nelle aree a rischio reato;
2. mancato rispetto dei protocolli operativi concernenti le modalità di
documentazione, conservazione e controllo degli atti relativi alle procedure del
Modello, in modo da impedire la trasparenza e la verificabilità della stessa;
3. violazione e/o elusione del sistema di controllo posto in essere mediante la
sottrazione, la distruzione o l’alterazione della documentazione prevista dal Modello e
dai relativi protocolli operativi, ovvero impedendo il controllo o l’accesso alle
informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l’Organismo di
Vigilanza;
4. inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e del sistema delle
deleghe;
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5. omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sul comportamento dei
propri sottoposti circa la corretta e effettiva applicazione dei principi contenuti nelle
procedure previste dal Modello.
Nelle ipotesi di violazione delle disposizioni del Modello, il tipo e l’entità delle
sanzioni da irrogare saranno proporzionate ai seguenti criteri generali:
1. gravità della inosservanza;
2. livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica dell’autore della violazione;
3. elemento soggettivo della condotta (distinzione tra dolo e colpa);
4. rilevanza degli obblighi violati;
5. conseguenze in capo all’Ente;
6. eventuale concorso di altri soggetti nella responsabilità;
7. circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alla
professionalità, alle precedenti prestazioni lavorative, ai precedenti disciplinari, alle
circostanze in cui è stato commesso il fatto.
La gravità dell’infrazione sarà valutata sulla base delle seguenti circostanze:
a. i tempi e le modalità concrete di realizzazione dell’infrazione;
b. la presenza e l’intensità dell’elemento intenzionale;
c. l’entità del danno o del pericolo come conseguenze dell’infrazione per l’Ente e
per i Dipendenti;
d. la prevedibilità delle conseguenze;
e. le circostanze nelle quali l’infrazione ha avuto luogo.
Il grado della colpa e della recidività dell’infrazione costituisce un’aggravante e
comporta l’applicazione di una sanzione più grave.
Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni
diverse, potrà essere applicata la sanzione più grave.
L’eventuale irrogazione della sanzione disciplinare, prescindendo dall’instaurazione
del procedimento e/o dall’esito del giudizio penale, dovrà ispirarsi ai principi di
tempestività, immediatezza e di equità.
6.3 Soggetti
Sono soggetti al sistema disciplinare di cui al Modello tutti i Destinatari, ossia le
Consacrate che operano in favore dell’Ente, i Dipendenti, i Collaboratori nonché tutti i
Soggetti Esterni che abbiano rapporti contrattuali con l’Ente, nell’ambito dei rapporti
stessi.
6.4 Sanzioni per le Consacrate che operano in favore dell’Ente
Per quanto riguarda le Consacrate, i comportamenti da esse tenuti in violazione delle
regole comportamentali previste nel Codice Etico e nel Modello sono puniti, a seconda
della gravità del fatto e degli altri criteri elencati al paragrafo 6.2, con il richiamo
verbale della Consacrata o, nei casi più gravi, con l’esclusione dalle attività civilmente
rilevanti dell’Ente, ferme restando le eventuali ulteriori sanzioni che dovessero essere
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comminate dagli organi della Congregazione ai sensi delle applicabili disposizioni
della Regola di Vita e del Codice di Diritto Canonico.
Con riferimento alle Consacrate che abbiano poteri di rappresentanza dell’Ente verso
terzi, la sanzione può consistere nella revoca della procura, con o senza esclusione
dalle attività civilmente rilevanti dell’Ente.
6.5 Sanzioni per i lavoratori dipendenti
Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, i comportamenti da essi tenuti in violazione
delle regole comportamentali previste nel Codice Etico e nel Modello sono considerati
inadempimento delle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro e potranno essere
applicate tutte le sanzioni previste dal CCNL applicabile, sulla base dei criteri previsti
al paragrafo 6.2 che precede.
6.6 Sanzioni nei confronti della Legale Rappresentante dell’Ente
Nel caso di violazione del Modello da parte della Legale Rappresentante pro tempore
dell’Ente, l’ODV informerà senza indugio il Consiglio Provinciale competente, che
potrà assumere gli opportuni provvedimenti.
Qualora la violazione sia commessa attraverso un atto approvato dal Consiglio
Provinciale competente, l’ODV effettua senza indugio la segnalazione alla Superiora
Generale della Congregazione, che potrà assumere gli opportuni provvedimenti.
6.7 Sanzioni nei confronti di collaboratori, consulenti ed altri soggetti terzi
Per quanto riguarda i Collaboratori, i fornitori e gli altri Soggetti Esterni, quale che sia
il rapporto, anche temporaneo, che li lega all’Ente, l’inosservanza delle norme del
Codice Etico potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole
contrattuali (cfr. capitolo 5 che precede), la risoluzione immediata del rapporto, fatta
salva l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni subiti dall’Ente.
7. Il sistema delle deleghe e procure
7.1 Principi generali
La struttura organizzativa dell’Ente deve avere un assetto chiaro, formalizzato e
coerente con la ripartizione delle competenze interne.
L’Ente può essere impegnato verso l’esterno solo dai soggetti muniti di delega o
procura scritta ove siano specificamente indicati i poteri conferiti.
In considerazione di quanto sopra indicato, devono trovare puntuale applicazione i
principi di:
- esatta delimitazione dei poteri, con un divieto di attribuzione, ai vari livelli, di
poteri illimitati;
- definizione e conoscenza dei poteri e delle responsabilità all’interno
dell’organizzazione;
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Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01
- coerenza dei poteri autorizzativi e di firma con le responsabilità organizzative
assegnate.
Sulla scorta di detti principi, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato
da elementi di “certezza” ai fini della prevenzione dei reati e consentire la gestione
efficiente dell’attività dell’Ente.
7.2 Requisiti essenziali
Ciascuno degli atti di delega o conferimento di poteri di firma fornisce le seguenti
indicazioni:
- soggetto delegante e fonte del suo potere di delega o procura;
- soggetto delegato, con esplicito riferimento alla funzione ad esso attribuita ed
il legame tra le deleghe e le procure conferite e la posizione organizzativa ricoperta dal
soggetto delegato;
- oggetto, costituito dalla elencazione delle tipologie di attività e di atti per i
quali la delega/procura è conferita. Tali attività ed atti sono sempre funzionali e/o
strettamente correlati alle competenze e funzioni del soggetto delegato. In nessun caso
potrà essere conferito un mandato generico a compiere qualsiasi atto nell’interesse del
conferente la procura;
- limiti di valore entro cui il delegato è legittimato ad esercitare il potere
conferitogli (tale limite di valore è determinato in funzione del ruolo e della posizione
ricoperta dal delegato nell’ambito dell’organizzazione).
7.3 Conferimento, gestione, verifica
L’attribuzione delle deleghe non costituisce un modo per attribuire competenze
esclusive, ma piuttosto la soluzione adottata dall’Ente per assicurare, dal punto di vista
dell’organizzazione, la migliore flessibilità operativa.
Le deleghe sono comunicate mediante lettere di incarico, puntualmente protocollate,
oltre che firmate per accettazione dal destinatario. Le procure con rilevanza esterna
sono adottate con atto notarile.
Le deleghe, le procure e le eventuali modificazioni apportate alle stesse sono
comunicate e messe a disposizione dell’ODV, il quale verifica periodicamente il
sistema di deleghe e procure in vigore e la coerenza con il sistema delle comunicazioni
organizzative, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione
e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al delegato o vi
siano altre anomalie.
Il procuratore dovrà sottoscrivere una clausola con cui si impegna ad uniformarsi al
Codice Etico e alle regole adottate nel presente Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo ex D.Lgs. 231/01.
8. Approvazione, Modifica e Attuazione del Modello
8.1 Approvazione e adozione del modello
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Provincia S. Giovanna Antida delle Suore della carità sotto la protezione di S.
Vincenzo de Paoli
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01
Gli organi direttivi dell’Ente Provincia e della Congregazione cooperano affinché
l’Ente sia sempre dotato di un Modello idoneo a ragionevolmente prevenire la
commissione dei reati-presupposto.
In proposito, l’adozione del Modello compete alla Legale Rappresentante pro tempore
dell’Ente, previa delibera del Consiglio Provinciale competente.
8.2 Modifiche e integrazioni del Modello
Le successive modifiche e integrazioni del Modello, finalizzate a consentire la
continua rispondenza del Modello stesso alle eventuali successive prescrizioni del
Decreto ed all’eventuale mutata struttura organizzativa interna dell’Ente, sono
anch’esse rimesse alla competenza della Legale Rappresentante pro tempore dell’Ente,
previa delibera del Consiglio Provinciale competente.
In proposito, l’Organismo di Vigilanza, nell’ambito della propria attività, potrà
suggerire alla Legale Rappresentante pro tempore dell’Ente le modifiche e le
integrazioni al Modello che si rendano necessarie e opportune in considerazione del
mutato assetto organizzativo dell’Ente, del mutato contesto normativo o di eventuali
violazioni accertate del Modello stesso.
8.3 Attuazione del Modello
È compito della Legale Rappresentante pro tempore dell’Ente, in coordinamento con il
Consiglio Provinciale competente, provvedere all’attuazione del Modello, mediante
valutazione e approvazione delle azioni necessarie per l’implementazione degli
elementi fondamentali dello stesso.
Per l’individuazione di tali azioni, la Legale Rappresentante pro tempore dell’Ente si
avvale del supporto dell’Organismo di Vigilanza.
La Legale Rappresentante pro tempore dell’Ente deve altresì garantire, anche
attraverso l’intervento dell’Organismo di Vigilanza, l’aggiornamento delle aree di
attività aziendale “sensibili” e delle Parti speciali del Modello, in relazione alle
esigenze di adeguamento che si rendessero necessarie nel futuro.
Infine, l’efficace e concreta attuazione del Modello adottato è garantita:
- dai responsabili delle varie strutture organizzative dell’Ente in relazione alle
attività a rischio dalle stesse svolte;
- dall’Organismo di Vigilanza, nell’esercizio dei poteri di iniziativa e di
controllo allo stesso conferiti sulle attività svolte dalle singole unità organizzative nelle
aree “sensibili”.
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